1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6 % dei beneficiari.
2. I beneficiari da sottoporre a controllo sono sorteggiati da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente e da due funzionari.
3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.
4. Se considerato necessario e comunque se l’ammontare delle spese ammesse supera l’importo di 50.000,00 euro, l'ufficio competente provvede a effettuare i controlli a campione avvalendosi di esperti anche esterni all’amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Il relativo incarico è assegnato dall'ufficio competente.
5. Il controllo verte:
a) sulla veridicità delle dichiarazioni del beneficiario;
b) sulla realizzazione delle iniziative per cui è stato concesso il vantaggio economico;
c) sulla regolarità della documentazione di spesa non esaminata dall’ufficio competente per la liquidazione dei contributi e sulla sua riconducibilità alle spese ammesse;
d) sulla corretta gestione del vantaggio economico attraverso l’esame, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli estratti del conto corrente indicato dal beneficiario, eventualmente schermati;
e) su eventuali ulteriori ambiti di verifica.