1. I vantaggi economici possono essere concessi a:
a) enti, fondazioni, associazioni, cooperative e comitati, di seguito denominati organizzazioni;
b) imprese di produzione audiovisiva e cinematografica per progetti di particolare rilevanza culturale per la storia e la cultura locali;
c) esercenti cinematografici, solamente per la proiezione di film di qualità.
2. Le organizzazioni devono:
a) essere senza scopo di lucro;
b) svolgere un’attività continuativa da almeno due anni in provincia di Bolzano;
c) disporre di una struttura organizzativa idonea;
d) svolgere la propria attività nel rispetto dello statuto.
3. L’atto costitutivo e lo statuto delle organizzazioni, redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, devono prevedere un’attività cinematografica o per lo meno formativa – culturale.
4. Per ottenere i predetti vantaggi economici le associazioni dovranno inoltre avere almeno nove soci. Se l’attività prevalente si svolge in comuni della provincia di Bolzano con meno di 20.000 abitanti, i soci dovranno essere almeno cinque.
5. Le imprese di produzione audiovisiva e cinematografica e gli esercenti cinematografici devono:
a) disporre di una struttura organizzativa idonea;
b) svolgere un’attività cinematografica regolare e qualificata;
c) operare in provincia di Bolzano;
d) essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio, o, in caso di imprese o esercenti stranieri senza sede in Italia, essere iscritti nel corrispondente elenco dello Stato di appartenenza;
e) dimostrare un’esperienza di almeno tre anni nel settore del cinema.
6. Non possono beneficiare dei vantaggi economici le emittenti radiofoniche e televisive pubbliche o private.