1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6% dei beneficiari.
2. I beneficiari da sottoporre a controllo sono sorteggiati da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente e da due funzionari/funzionarie.
3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.