1. Possono essere agevolate tutte le attività connesse alla pre-produzione, alla produzione e alla post-produzione di un prodotto audiovisivo di rilevanza culturale o artistica.
2. Ai fini dei presenti criteri, sono culturalmente o artisticamente rilevanti i progetti audiovisivi che:
a) hanno un riferimento tematico con il territorio provinciale oppure
b) hanno un riferimento con il territorio provinciale attraverso le persone coinvolte.
3. Possono inoltre essere agevolate iniziative e rassegne nel settore del cinema e della multimedialità, programmate dalle organizzazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), nell’ambito di progetti specifici non rientranti nell’attività ordinaria delle stesse.
4. Può infine essere agevolata la proiezione di film di qualità in lingua tedesca o ladina.
5. Ai fini dei presenti criteri, sono considerati film di qualità i film che hanno ottenuto un titolo di qualità, un premio o un altro tipo di riconoscimento che ne attesti la qualità.