1. Beneficiari degli aiuti sono:
a) i comuni e le amministrazioni separate dei beni ed usi civici;
b) interessenze, associazioni agrarie e vicinie;
c) imprese agricole;
se iscritti nell’Anagrafe provinciale degli imprenditori agricoli.
2. Dal beneficio degli aiuti sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
3. Non vengono concessi aiuti individuali a favore di beneficiari destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.