1. Nel caso di prativi l’indennizzo è ammesso solo per i prati falciabili.
2. Il danno deve essere ancora visibile e accertabile. La denuncia del danno deve essere effettuata almeno 10 giorni prima del primo sfalcio.
3. La raccolta deve avvenire al momento giusto e il fieno falciato deve essere trasportato via dai prativi.
4. Nel caso di prativi dotati di recinzione di protezione per prevenire danni da fauna selvatica, non è concesso nessun indennizzo.
5. Per il calcolo del danno si considera la seguente rendita media riconoscibile:
prativo con tre sfalci 100 dt/ett.
prativo con due sfalci 80 dt/ett.
prativo con unico sfalcio 30 dt/ett.
silomais 500 dt/ett.
segale 30 dt/ett.
orzo (di foraggio) 50 dt/ett.
6. I prezzi unitari attuali (€/kg) per il calcolo dell’indennizzo dei danni da fauna selvatica vengono forniti annualmente dall’Ufficio distrettuale dell'agricoltura di Silandro.