1. I contributi ordinari sono concessi per la realizzazione del programma di attività annuale.
2. I contributi per progetti sono concessi per la realizzazione di attività specifiche che si svolgono in un arco di tempo delimitato, a prescindere dall’anno solare.
3. I contributi per investimenti sono concessi per la realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 2, comma 4.
4. I contributi integrativi integrano i contributi ordinari, i contributi per progetti o i contributi per investimenti precedentemente concessi. Possono essere concessi nei seguenti casi:
a) se le risorse economiche di cui all’articolo 11 non sono sufficienti a integrare convenientemente il contributo già concesso per la realizzazione dell’iniziativa pianificata;
b) se sono sopravvenuti fatti imprevedibili al momento della presentazione della domanda e indipendenti dalla volontà del richiedente;
c) se, per giustificati motivi, appare opportuno aumentare la percentuale di finanziamento o l’importo della spesa ammessa, entro il limite massimo previsto.