1. I vantaggi economici per le attività culturali e per gli investimenti di cui all’articolo 2, commi 1 e 4, possono essere concessi ai seguenti soggetti, di seguito denominati organizzazioni:
a) enti;
b) fondazioni;
c) cooperative;
d) associazioni, incluse le federazioni;
e) comitati.
2. Le organizzazioni devono:
a) svolgere un’attività continuativa da almeno due anni in provincia di Bolzano;
b) avere tra le finalità statutarie lo svolgimento di attività culturali aperte al pubblico;
c) disporre di una struttura organizzativa idonea;
d) svolgere la propria attività nel rispetto dello statuto e secondo principi di economicità e trasparenza della gestione economico-finanziaria.
3. Di norma, le organizzazioni non devono perseguire scopo di lucro. In casi eccezionali e motivati, i vantaggi economici possono essere concessi anche a organizzazioni con scopo di lucro per singole attività culturali di particolare rilevanza non realizzabili senza il sostegno pubblico.
4. I vantaggi economici per le iniziative di artisti di cui all’articolo 2, comma 3, possono essere concessi a persone singole originarie della provincia di Bolzano o che svolgano la propria attività nel territorio provinciale da almeno due anni.