1. Può sostenere l’esame chi ha frequentato il corso di preparazione di cui all’articolo 4.
2. L’esame verte prevalentemente sulla conoscenza teorica delle singole materie di cui all’articolo 4. La commissione d’esame può comunque prevedere anche prove pratiche.
3. La commissione d’esame valuta distintamente la preparazione del candidato/della candidata sui diversi contenuti didattici del corso di preparazione. L’esame si considera superato se il candidato/la candidata ha conseguito una valutazione non inferiore a 36/60.
4. Chi ha frequentato il corso di preparazione, ma non ha superato l’esame, può ripetere l’esame per una sola volta nella sessione successiva. In tal caso non è necessario frequentare nuovamente il corso di preparazione.