1. L’IPES assegna tramite bandi gli alloggi per il personale che si rendano disponibili a qualunque titolo.
2. Le domande, corredate della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2, possono essere presentate all’IPES entro il termine previsto dal relativo bando. Tale termine non può essere superiore a 60 giorni.
3. Nella domanda dovrà essere indicato – a pena di irricevibilità – l’indirizzo per le notificazioni da eseguirsi al richiedente. Qualora tale indirizzo dovesse cambiare, la persona richiedente dovrà informare l’IPES entro 30 giorni a pena della cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 4.