(1) Nella legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, nelle disposizioni di cui all’articolo 62 e agli articoli correlati il “vincolo sociale ventennale” è sostituito dal “vincolo sociale decennale”, ivi comprese le formulazioni connesse.
(2) Nell’articolo 62 e negli articoli correlati della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le disposizioni concernenti il “secondo decennio di durata del vincolo” sono abrogate.
(3) Le sostituzioni e abrogazioni di cui ai commi 1 e 2 comprendono comunque anche altre formulazioni delle disposizioni in questione come per esempio “20 anni”, “ultimo decennio di durata del vincolo” oppure “il primo decennio” e simili nonché le parole, i periodi, i commi, gli articoli e le rubriche correlati contenuti nella legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.