(1) La Provincia, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle direttive europee.
(2) La Giunta provinciale procede alla verifica dello stato di conformità dell’ordinamento giuridico della Provincia a quello dell’Unione europea e, accertata la necessità, presenta al Consiglio provinciale un disegno di legge con il titolo “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”; il titolo è completato dall’indicazione “Legge europea provinciale”, seguita dall’anno di riferimento.
(3) Nella relazione al disegno di legge, la Giunta provinciale riferisce sullo stato di conformità dell’ordinamento giuridico della Provincia al diritto dell’Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Provincia.
(3/bis) Gli atti di recepimento di direttive dell’Unione europea non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolamentazione superiori a quelli richiesti dalle direttive stesse. Sono fatte salve le misure in materia di tutela delle minoranze linguistiche e per la salvaguardia di specifici interessi provinciali. 2)
(4) Resta salva la possibilità, in casi eccezionali dettati dall’imminente scadenza di termini o nel caso della predisposizione di norme organiche, che specifiche misure di attuazione della normativa dell’Unione europea siano inserite in altre leggi provinciali.