Regolamento dell’offerta formativa extrascolastica ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 3 della legge provinciale 25 gennaio 2015, n. 1 per le scuole a carattere statale del 1° ciclo di istruzione.
1. Gli esercenti la potestà genitoriale degli/delle alunni/e del 1° ciclo frequentanti le attività, oggetto della delibera, che intendono chiedere per la frequenza di tale attività il riconoscimento previsto dal commi 1 e 2 dell’art. 3 della legge provinciale 25 gennaio 2015, n. 1, devono darne comunicazione alla scuola a carattere statale contestualmente all’iscrizione alle suddette attività.
2. La scuola a carattere statale, come previsto dall’art. 3, commi 1 e 2 della citata legge provinciale, può conseguentemente riconoscere l’attività per la quale è stata fatta richiesta.
Il riconoscimento da parte della scuola avverrà con riferimento alle Indicazioni provinciali e al curricolo di Istituto, previa delibera del Collegio dei docenti che stabilisce i criteri di qualità e le disposizioni dettagliate per il riconoscimento e la collaborazione con l’Area musicale e le scuole di musica, inserendoli nel piano dell’offerta formativa.
3. La scuola dà comunicazione agli esercenti la potestà genitoriale della decisione in merito alla richiesta di riconoscimento.
4. L’Area musicale e le scuole di musica prevedono all’interno del piano formativo le attività destinate agli/alle alunni/e delle scuole a carattere statale del 1° ciclo di istruzione. Tali attività saranno coerenti con le attività previste dal piano formativo dell’istituzione scolastica.
5. L’Area musicale e le scuole di musica individuano le modalità e i criteri di valutazione degli/delle alunni/e.
6. Conseguentemente l’Area musicale e le scuole di musica formulano per ogni alunno/a, sulla base di una griglia di valutazione degli apprendimenti, un giudizio sulle competenze acquisite da esprimersi con voti in cifre nella scala decimale (dal cinque al dieci nella scuola primaria, dal 4 al 10 nella scuola secondaria di I° grado); tale valutazione dovrà essere inviata all’istituzione scolastica presso la quale l’alunno/a è iscritto.
L’invio dovrà avvenire in tempi utili alla compilazione della scheda di valutazione da parte del Consiglio di classe ovvero prima degli scrutini del primo quadrimestre (massimo entro il 15 gennaio) e prima degli scrutini del secondo quadrimestre (massimo entro il 15 maggio).
La valutazione fa riferimento alle Indicazioni provinciali vigenti e alla delibera provinciale del 12 ottobre 2009, n. 2485 che definisce i criteri generali per la valutazione delle alunne e degli alunni del primo ciclo.
7. L’Area musicale e le scuole di musica comunicheranno inoltre, con cadenza quadrimestrale (massimo entro il 15 gennaio e entro il 15 maggio), le assenze dei/delle singoli/e alunni/e all’istituzione scolastica di pertinenza, al fine della verifica della validità dell’anno scolastico.
In caso di assenze frequenti e ripetute la segnalazione alle scuole dovrà avvenire a prescindere dalle scadenze precedentemente indicate, con tempestività.
8. Al termine della scuola primaria l’Area musicale e le scuole di musica - per le proprie attività - formuleranno e invieranno all’istituzione scolastica di competenza, unitamente alla valutazione di cui al punto 6, la certificazione delle competenze acquisite con riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni provinciali.
9. L’offerta formativa dell’Area musicale e delle scuole di musica sarà compatibile con il piano orario dell’istituzione scolastica e si articolerà in unità orarie coerenti con le stesse dell’istituzione scolastica presso la quale l’alunno/a è iscritto/a.
Tale attività potrà avere cadenza settimanale ovvero essere progettata in forma modulare.