(1) L'accesso all'impiego avviene:
- a) per concorso pubblico per esami, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta o per test attitudinali o, solo per assunzioni temporanee, per graduatoria pubblica per titoli; 22)
- b) dalla prima alla quinta qualifica funzionale anche sulla base di prove selettive, seguendo un’apposita graduatoria aggiornata periodicamente e formata sulla base di una valutazione di soli titoli, che possono tenere conto anche di criteri di carattere sociale;
- c) per il personale docente ed equiparato delle scuole provinciali, per concorso pubblico, anche con prove pratiche in aula; le candidate e i candidati sono invitati alle prove concorsuali in base ai rispettivi bandi e nel rispetto di una graduatoria pubblica per titoli; 23)
- c-bis) per il personale di cui alla lettera c), anche tramite le procedure di cui alla lettera a); 24)
- d) sulla base delle disposizioni relative alle categorie protette;
- e) mediante apprendistato.
(2) Nella determinazione del numero dei posti da mettere a concorso si può tenere conto, oltre che dei posti disponibili alla data del bando, anche di quelli che possono rendersi vacanti entro l'anno successivo alla data del bando medesimo. Le nomine per la copertura di posti eccedenti quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singole vacanze o anche con un anticipo fino a tre mesi, qualora vi sia l'esigenza di garantire la regolare continuità del servizio.
(3) Con regolamento di esecuzione sono disciplinati:
- il numero, il tipo e le modalità di svolgimento degli esami; la possibilità di introdurre la conoscenza dell’inglese o di altre lingue oltre al tedesco e all’italiano nelle prove dei concorsi a partire dai profili per l’accesso ai quali è previsto il diploma di scuola secondaria di secondo grado; 25)
- la previsione di un periodo lavorativo soggetto a valutazione tra l’esame di ammissione e la prova finale del concorso;
- i criteri generali per la valutazione dei titoli; l’eventuale valutazione in sede concorsuale di ulteriori titoli, compresi i titoli post laurea, se giustificati dalle esigenze dell’Amministrazione; l’eventuale valutazione del possesso, da parte dei candidati e delle candidate, delle competenze relazionali e comportamentali necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali, da accertarsi anche, ma non esclusivamente, con il supporto di professionalità specializzate; 26)
- la composizione ed il funzionamento delle commissioni esaminatrici, fatti salvi la presenza di entrambi i generi, il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, la presenza di commissari e commissarie del gruppo linguistico ladino, in caso di posti messi a concorso per il solo gruppo linguistico ladino, e la possibilità per tale gruppo di essere rappresentato nelle relative commissioni negli altri casi; in questi ultimi casi il gruppo linguistico maggioritario nell’ambito territoriale dell’ente cede un posto in commissione a favore del gruppo linguistico ladino;
- l’assunzione di persone appartenenti alle categorie protette nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale;
- le modalità di accesso all’impiego per gli aspiranti in possesso di titoli di studio o di formazione professionale conseguiti in uno Stato membro dell’Unione Europea o ad esso equiparato o anche in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, ed equiparabili ai corrispondenti titoli di accesso previsti per i singoli profili professionali;
- le modalità e i criteri della riammissione in servizio;
- l’assunzione di personale a tempo determinato e i relativi limiti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico; 27)
- le modalità di accesso e svolgimento dell’apprendistato o di un periodo di formazione o di pratica professionale,
- l’inserimento di disposizioni di coordinamento delle fonti normative esistenti sulla mobilità tra gli enti e sulla disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale che passa da un’amministrazione ad un’altra; 28)
- la graduale eliminazione delle graduatorie per assunzioni a tempo determinato per soli titoli, ove non indispensabili, e l’abolizione delle graduatorie per titoli per trasferimenti di personale tra comuni; 29)
- le limitazioni e i divieti di accesso all’impiego provinciale, tra cui anche quelli per motivi disciplinari, per valutazione negativa del periodo di prova, per presentazione di documenti falsi, per condanne penali, per mancata accettazione o recesso da incarichi, per mancata partecipazione o mancato superamento di procedure concorsuali; le limitazioni e i divieti possono essere anche pluriennali o permanenti. 30)
(3-bis) Le prove orali, scritte e pratiche dei concorsi pubblici per l’assunzione di personale possono svolgersi anche a distanza mediante opportune soluzioni tecniche. 31)
(3-ter) Al fine di garantire maggiore flessibilità di adeguamento alle esigenze di organizzazione del lavoro, è possibile utilizzare le graduatorie degli idonei dei concorsi anche per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione delle procedure concorsuali. Le relative richieste sono motivate dai/dalle dirigenti delle ripartizioni interessate, con riferimento alle previsioni del piano triennale del fabbisogno di personale o a situazioni oggettive legate alla funzionalità dei servizi. 32)
(4) Nell’ambito delle scuole, dei servizi sociali e dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige la proroga di contratti di lavoro a tempo determinato oltre i limiti previsti dall’ordinamento giuridico, è consentita transitoriamente al solo fine di garantire la copertura dei servizi. 33)
(5) Il rapporto di lavoro con orario inferiore a quello a tempo pieno è considerato rapporto di lavoro a tempo parziale a tutti gli effetti.
(5-bis) La disciplina di cui al comma 5 si applica uniformemente a tutti i rapporti di lavoro del personale di cui all’articolo 1 precedenti all’entrata in vigore della presente legge, fermi restando i provvedimenti già adottati. 34)
(6) L’assunzione del personale dirigenziale è disciplinata con separato provvedimento di legge.
(7) Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, l’attestato di bilinguismo non costituisce, in riferimento ai seguenti profili professionali, requisito di accesso per l’assunzione all’impiego provinciale, fatte salve le disposizioni particolari per il personale di lingua ladina e per l’insegnamento della seconda lingua:
- personale pedagogico delle scuole dell’infanzia;
- personale docente delle scuole provinciali della formazione professionale e delle scuole provinciali di musica;
- collaboratori e collaboratrici all’integrazione. 35)
(8) Nelle graduatorie per l’assunzione del personale, l’attestato di bilinguismo costituisce tuttavia, per i profili professionali di cui al comma 7, titolo di precedenza oppure è rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio. 36)
(9) Ai fini della realizzazione del principio dell’insegnamento nella madrelingua, per i profili professionali di cui al comma 7, è richiesta inoltre la documentazione o la dichiarazione attestante che la lingua di insegnamento della scuola superiore di secondo grado frequentata oppure del livello di formazione immediatamente inferiore corrisponda alla lingua alla quale si riferisce la rispettiva graduatoria per l’assunzione del personale. In caso contrario, il personale interessato deve superare un apposito esame di lingua, le cui modalità sono stabilite dalla Giunta provinciale. L’attestato di bilinguismo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, non sostituisce tale esame di lingua. Sono fatte salve le disposizioni particolari per il personale di lingua ladina e per l’insegnamento della seconda lingua. 37)
(10) È necessario sostenere l’esame di lingua di cui al comma 9 anche nel caso in cui la madrelingua dichiarata dal personale non corrisponda a nessuna delle lingue alle quali si riferiscono le graduatorie per l’assunzione del personale. 38)