1.1. Vengono finanziati i programmi annuali di associazioni/organizzazioni aventi tutti i seguenti presupposti:
- sede ovvero sezione e strutture operative in Alto Adige;
- per statuto perseguimento prevalente della divulgazione delle problematiche sulla pianificazione territoriale ed urbanistica nonché delle relative disposizioni legislative ovvero degli obiettivi di tutela della natura o del paesaggio;
- svolgimento delle attività in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio in modo organizzato e continuativo.
1.2. Agevolazioni possono essere concesse solo qualora le attività siano eseguite dall’associazione/ organizzazione in modo spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà umana e di impegno sociale. Sono comunque escluse dalla concessione di contributi le società commerciali.
1.3 Agevolazioni possono essere concesse anche per la gestione di centri visite nonché di punti informativi del parco nazionale e dei parchi naturali. In tali casi beneficiari delle agevolazioni possono essere esclusivamente le parti contraenti ovvero i comuni, che abbiano stipulato con l’amministrazione provinciale un’apposita convenzione, dalla quale risultano le spese sovvenzionabili.
1.4 Il/La richiedente deve dichiarare presso quali uffici dell‘Unione Europea, dello Stato, della Regione, della Provincia, comunità comprensoriali e/o comuni sono state o saranno presentate domande di agevolazione economica per la stessa iniziativa. Non è escluso il finanziamento, qualora esistano altre autorità che concedano contributi. È però esclusa qualsiasi forma di finanziamento plurimo di singole attività nell’ambito dell’iniziativa.
1.5 Non vengono concessi contributi ai sensi delle presenti direttive per progetti ed iniziative per cui è già stata richiesta, ovvero verrà richiesta in futuro, una sovvenzione dal fondo del paesaggio, previsto dall’articolo 16 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, una sovvenzione nell’ambito dell’attività di restauro ambientale, ai sensi dell’articolo 15 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, una sovvenzione in materia di beni culturali, ai sensi dell’articolo 5/ter della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, ovvero una sovvenzione in conformità al programma di sviluppo rurale 2014-2020, giusto regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e relative successive modifiche.
1.6 I costi ammissibili riconosciuti per ciascuna domanda di contributo non possono superare i 500.000,00 €.