5.1 La liquidazione del contributo avviene dietro presentazione della domanda, redatta su apposito modulo, presso l’ufficio provinciale per il Parco nazionale dello Stelvio, se la domanda riguarda il parco nazionale stesso, oppure presso l’ufficio amministrativo Territorio e paesaggio in tutti gli altri casi. La domanda di liquidazione deve essere presentata entro il termine perentorio del 28 febbraio dell’anno successivo al provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’associazione / dell’organizzazione / dell’ente pubblico, che le attività indicate nella domanda di contributo siano state eseguite, interamente o parzialmente, e che le spese preventivate corrispondano a quelle effettive;
b) elenco delle spese, che devono corrispondere a quelle riconosciute, dal quale risultino chiari e progressivamente numerati i documenti di spesa (fatture etc.) raggruppati in base alle singole voci di spesa, con indicazione dei seguenti estremi:
- importo richiesto in base al preventivo;
- importo delle spese riconosciute;
- importo rendicontato a saldo;
- oggetto della fattura;
- numero e data della fattura;
- nome del fornitore/operatore/esperto;
- I.V.A. e importo netto a saldo (ove l’I.V.A. sia in tutto o in parte detraibile);
- numero e data del mandato di pagamento (per enti pubblici) o della quietanza/ricevuta di pagamento, ovvero del bonifico bancario;
c) regolari ricevute di spesa quietanzate in forma digitale (fatture elettroniche in XML e relativo PDF), oltre ai corrispondenti mandati di pagamento o quietanze, ricevute di pagamento o estratti conto da cui risultino le effettive movimentazioni dei corrispondenti importi. Gli operatori esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica devono indicare chiaramente nella fattura o nell’onorario gli estremi dell’esonero. L’obbligo di emettere fatture elettroniche non vale per le fatture estere. Sono ammessi altresì gli scontrini da cui risultino le merci acquistate e i dati identificativi del venditore.
d) nel caso della rendicontazione di spese per il personale:
- elenco del personale dipendente per il periodo di riferimento;
- buste paga quietanzate;
- timesheet mensili per il personale elencato;
- F24 quietanzati relativi al versamento degli oneri previdenziali e fiscali;
- elencazione delle prestazioni effettuate a titolo di volontariato di cui al precedente punto 2.1 secondo quanto previsto dall’ufficio competente.
5.2 I documenti di spesa
- devono essere intestati al nome del richiedente;
- devono riferirsi strettamente alle spese previste nel preventivo presentato assieme alla domanda di contributo o riferirsi alle modifiche di cui al punto 4.3 delle presenti direttive;
- devono coprire l’importo complessivo delle spese riconosciute.
5.3 Se le somme effettivamente spese dovessero risultare inferiori all’ammontare delle spese ammesse, l’importo del contributo viene nuovamente calcolato sulle spese effettive in base alla percentuale concessa. In relazione a ciò la percentuale delle prestazioni rese a titolo di volontariato riconoscibili di cui al punto 2.1 delle presenti direttive vengono ridotte.
5.4 L’importo del contributo viene arrotondato troncando le cifre decimali.
5.5 I richiedenti possono richiedere l’anticipazione in misura massima del 50% del contributo assegnato, qualora abbiano già presentato la documentazione di spesa relativa all’intero ammontare dell’eventuale contributo concesso nell’anno precedente. L’importo complessivo dell’anticipazione concessa deve essere documentata entro il 28 febbraio dell’anno successivo. In caso contrario deve essere rimborsata all’amministrazione provinciale l’intera anticipazione.