Gli insegnamenti della madrelingua italiana, della seconda lingua tedesca e di una o più lingue straniere sono parte costitutiva del curricolo di tutti i gradi di istruzione.
Le scuole elaborano un piano di promozione plurilinguistica in una visione progettuale pluriennale, secondo prospettive di sviluppo organiche e coordinate che comprendono l’insieme complessivo delle attività glottodidattiche, sulla base dei bisogni formativi delle alunne e degli alunni e in coerenza con l’indirizzo specifico della scuola.
Tali progetti devono:
• incrementare le competenze linguistiche delle alunne e degli alunni in tutte le materie linguistiche e mettono al centro lo sviluppo della capacità espressiva di chi studia; applicano anche metodi di apprendimento linguistico naturale, senza ledere il principio dell’insegnamento in madrelingua, secondo l’articolo 19 dello Statuto di Autonomia;
• coinvolgere tutte le materie con il loro specifico contributo all’incentivazione linguistica ed utilizzano le attività interdisciplinari e le occasioni di partenariato per l’insegnamento linguistico mirato;
• puntare sulla stretta collaborazione tra gli insegnanti delle materie linguistiche nel senso di una didattica linguistica comune indicando come possibile strumento di apprendimento, riflessione e documentazione il Portfolio delle lingue europee.
La presente deliberazione prevede che i contenuti e i saperi trattati nell’ambito di progetti linguistici o tramite l’insegnamento di discipline non linguistiche impartite in L2 o in lingue straniere si raccordino con quelli impartiti in madrelingua.
Contestualmente le scuole sono tenute a definire le misure di tutela e promozione a sostegno della lingua di insegnamento italiana.
Le scuole sono tenute ad inserire tutte le attività tese alla promozione del plurilinguismo nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.).
Tutti i progetti linguistici:
• prevedono, in ogni caso, la verificabilità e la valutabilità in madrelingua dei saperi appresi in altra lingua; in tal modo, nel rispetto delle previsioni normative dall’articolo 19 dello Statuto di autonomia, i saperi impartiti e le competenze raggiunte in altra lingua si raccordano con gli insegnamenti impartiti in madrelingua;
• riservano la valutazione intermedia e finale delle competenze raggiunte al docente di disciplina, appartenente all’organico della scuola, nella sua funzione di membro del Consiglio di classe in sede di scrutinio;
• rispettano le garanzie democratiche di consultazione preventiva della componente genitoriale (e ove previsto anche di quella studentesca) previste dalle procedure di elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa di cui all’articolo 4 della legge provinciale n. 12/2000;
• sono fondati su obiettivi espliciti, su percorsi d'azione chiaramente prefigurati, su prestazioni professionali coordinate e su adeguate modalità didattiche;
• possono essere riconfermati e proseguiti.
Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana trovano applicazione i seguenti: