1. L’ente pubblico territoriale proprietario dell’impianto stipula con il soggetto affidatario una convenzione per la gestione dell’impianto sportivo.
2. La convenzione stabilisce i criteri d’uso dell’impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione, nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nelle presenti modalità.
3. La convenzione, in ogni caso, persegue le seguenti finalità:
a) salvaguardia dell’impianto sportivo;
b) rispetto degli standard tariffari previsti per l’uso dell’impianto, diversificati per livello e tipo di utenza;
c) adeguata promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell’utilizzo dell’impianto.
4. La convenzione contiene obbligatoriamente almeno i seguenti elementi:
a) durata dell’affidamento in gestione dell’impianto;
b) oneri a carico del gestore quali, di norma, utenze, ordinaria manutenzione, custodia, pulizie;
c) oneri a carico del proprietario quali, di norma, manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti tecnologici;
d) modalità del controllo da parte dell’ente proprietario;
e) modalità di recesso dalla convenzione, sia da parte del proprietario sia da parte dell’affidatario; modalità di rescissione consensuale;
f) penali in caso di inadempienza, tenendo conto delle particolarità dell’impianto;
g) obbligo da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la responsabilità civile contro terzi ed altre polizze da indicare espressamente;
h) disciplina per l’uso dell’impianto da parte di soggetti terzi secondo le condizioni stabilite nell’articolo 4, comma 2.
5. La convenzione può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali:
a) la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte del soggetto affidatario, che si possano comunque configurare come interventi accessori alla gestione;
b) la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall’ente proprietario in conformità alla normativa vigente, e per l’acquisto di strumentazioni connesse all’impianto.