L'Ufficio amministrativo dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, effettuerà controlli a campione in ordine ad almeno il 6% delle iniziative finanziate.
L'individuazione delle iniziative finanziate da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio tra tutti i contributi liquidati nell'anno precedente. Il sorteggio verrà effettuato da una commissione composta dal direttore di ripartizione, dal direttore d'ufficio e da un’impiegata dell'Ufficio amministrativo dell'ambiente.
L'esame potrà essere effettuato direttamente dal personale dell'ufficio che dispone il pagamento del contributo. Se necessario l'ufficio competente potrà avvalersi della consulenza di altri uffici della ripartizione 29.
I controlli potranno avere luogo tramite appositi sopralluoghi o tramite richiesta di specifica documentazione.
In caso di indebita percezione del contributo il direttore di ripartizione adotta le misure di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.