La liquidazione dei contributi avviene a cura dell'Ufficio amministrativo dell’ambiente sulla base delle seguenti disposizioni:
a) presentazione di:
1. documentazione di spesa in originale, quietanzata ai sensi della legislazione vigente, corredata del relativo elenco analitico; la documentazione deve recare una data posteriore alla data di presentazione della domanda di contributo.
La documentazione di spesa in originale sarà restituita a cura dell'Ufficio amministrativo dell'ambiente.
2. attestazione del regolare svolgimento delle iniziative previste come da preventivo presentato;
3. costi del personale: dichiarazione contenente le seguenti informazioni: numero delle persone impegnate nel progetto, qualifica, descrizione dei compiti, durata (ore/giorni) dell'impiego di ciascun addetto; tali spese devono essere espresse in costi orari per il tempo dedicato al progetto; devono essere allegate anche le quietanze di pagamento dei relativi compensi;
b) la documentazione di spesa deve essere presentata entro tre anni dalla concessione del contributo, dopodiché la pratica verrà archiviata.
c) la documentazione di spesa deve coprire l'intero ammontare delle spese riconosciute ammissibili. Se la somma effettivamente spesa dovesse risultare inferiore all’ammontare della spesa riconosciuta ammissibile, si ricalcolerà l’importo del contributo sulla spesa effettiva in base alla percentuale concessa.
d) Tutti i documenti di spesa devono essere emessi a nome del beneficiario del contributo.
e) Tutte le spese sostenute devono riferirsi strettamente al preventivo presentato all’atto della domanda di contributo.
f) Nel caso di contributi di importo consistente è ammessa la liquidazione del contributo in più rate, a discrezione del direttore dell'Ufficio amministrativo dell'ambiente.
g) Per corsi, convegni o per iniziative che prevedono il pagamento di una quota di partecipazione, è necessario dichiarare il numero dei partecipanti effettivi tramite presentazione del foglio presenza e l'ammontare delle quote incassate.
È inoltre necessario presentare il foglio presenza dei docenti/relatori.
h) In casi particolari è ammissibile che venga richiesta documentazione di spesa limitata alla copertura del contributo concesso in applicazione dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, fermo restando l'obbligo dell'attestazione dello svolgimento dell'intera iniziativa ammessa all'agevolazione.
i) Non vengono erogate anticipazioni del contributo concesso.
j) Gli uffici competenti si riservano il diritto di verificare le dichiarazioni presentate dai richiedenti relativamente alla domanda di contributo. Qualora siano stati presentati documenti o dichiarazioni non corrispondenti al vero, il richiedente viene escluso da qualunque sostegno finanziario, fermo restando l’applicazione delle vigenti disposizioni di diritto penale ai sensi dell'articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre1993, n. 17.