1. I beni immobili sono classificati nelle seguenti categorie:
a) Terreni
b) Fabbricati, con i relativi impianti e macchinari indissolubilmente e stabilmente connessi allo stesso
2. I beni immobili indicati alla lettera a) e b) del comma 1 del presente articolo si distinguono in:
• beni immobili disponibili: sono quelli non destinati all’attivitá istituzionale;
• beni immobili indisponibili: sono quelli destinati all’attivitá istituzionale
3. I beni indicati alla lettera a) del primo comma sono i terreni con iscrizione tavolare o catastale autonoma.
Il valore del terreno su cui insiste l’edificio non può essere considerato come pertinenza dello stesso e pertanto va valutato separatamente e quindi scorporato dal valore complessivo dell’immobile ed inserito in questa voce.
4. Il valore dei fabbricati indicati alla lettera b) del primo comma é comprensivo anche delle componenti impiantistiche fisse e degli impianti generali (reti di distribuzione interna, centrali, sottocentrali, terminali impiantistici, ecc.), indissolubilmente e stabilmente legati ai fabbricati stessi e registrati in inventario unitamente al bene principale concorrendo pertanto a determinarne il valore complessivo.
5. Gli impianti e macchinari di cui al comma precedente appartengono alle seguenti tipologie:
- Opere impiantistiche elettriche
- Centrali termiche
- Centrali frigorifere
- Impianti di cogenerazione
- Cabine elettriche
- Centrali di gas medicali
- Centrali idriche
- Centrali antincendio
- Centrali di depurazione
- Centrale telefonica
- Gruppi elettrogeni
- Gruppi di continuità elettrica
- Impianti speciali (interfonici, TVCC, allarme, emergenza 118)
- Impianti di illuminazione e forza motrice
- Impianti antincendio
- Impianti antifolgore
- Impianti per eliminazione fumi
- Impianti elevatori
- Impianti di condizionamento
- Impianti di riscaldamento e termoventilazione
- Impianti di sterilizzazione
- Trasporto automatico
- Posta pneumatica
- Altri impianti o macchinari di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo
Gli impianti e macchinari appartenenti alle tipologie elencate sono inventariati in modo autonomo solo se godono di un’autonomia funzionale-strutturale rispetto all’immobile strumentale servito.