1. La Giunta provinciale può revocare, in tutto o in parte, l’agevolazione, se
a) l’intervento eseguito non corrisponde alla finalità del progetto per il quale la Giunta provinciale ha concesso l’agevolazione;
b) vengono riscontrate altre irregolarità sostanziali di qualsiasi genere.
2. Il beneficiario interessato può presentare delle giustificazioni e controdeduzioni.
3. Nel caso di indebita percezione dell’agevolazione si applicano le disposizioni dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.