1. La concessione delle agevolazioni comporta per i beneficiari l’assunzione degli obblighi derivanti dalla legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche.
2. I beneficiari sono obbligati a mettere a disposizione dell’Ufficio provinciale competente la documentazione che lo stesso ritiene opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione dell’agevolazione.