1. Al fine di verificare la regolare effettuazione degli investimenti ammessi ad agevolazione, sono effettuati controlli a campione su almeno il 6 per cento degli investimenti agevolati, cui vanno aggiunti i casi che l’Ufficio provinciale competente ritiene opportuno controllare.
2. I controlli sono finalizzati ad accertare che i beneficiari non abbiano prodotto documenti, dichiarazioni o altri documenti falsi, o attestanti cose non vere, ovvero che abbiano omesso di fornire informazioni dovute. Viene verificato inoltre che gli investimenti agevolati siano finalizzati agli scopi per i quali l’agevolazione è stata concessa.
3. L’Ufficio provinciale competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali saranno sottoposti al controllo stesso. Quest’ultimo potrà essere eseguito, se necessario, anche mediante sopralluogo.