1. La liquidazione dei finanziamenti agevolati dal fondo di rotazione può avvenire anche in più rate, previo accertamento da parte dell’istituto mutuante dell’avvenuta regolare realizzazione degli investimenti, comprovata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente circa la regolare realizzazione del progetto;
b) progetto approvato, relazione tecnica e concessione edilizia;
c) documenti di spesa quali fatture e/o note onorarie in originale, emesse dopo l’inoltro della comunicazione. Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario, postale o pagamenti rintracciabili. La regolare esecuzione dei lavori, anche in economia, può essere certificata con un verbale di sopralluogo e di collaudo redatto dal direttore dei lavori o da altro tecnico qualificato, sulla base di uno stato finale dei lavori particolareggiato;
d) contratto d’acquisto in originale, copia autenticata o copia conforme.
2. Le fatture possono essere redatte in forma analitica o sintetica. Quelle redatte in forma sintetica devono essere corredate da ulteriore documentazione, firmata da chi ha rilasciato le fatture, da cui risultino le singole voci ed i relativi prezzi concorrenti alla formazione della somma totale.
3. L’istituto mutuante è tenuto a dare tempestiva comunicazione all’Ufficio provinciale competente dell’avvenuto accertamento della regolare realizzazione degli investimenti.