1. La legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, di seguito denominata legge sulle biblioteche, sancisce il diritto di ogni cittadino e cittadina all’educazione permanente, per il consolidamento e ampliamento delle sue cognizioni e capacità sul piano personale, civile, professionale e sociale.
2. Come strutture di pubblica utilità le biblioteche svolgono un ruolo fondamentale nella realizzazione di questo diritto. I libri, i media e l’altro materiale informativo in dotazione alle biblioteche favoriscono la formazione di base e l’educazione permanente di cittadini e cittadine, nonché il libero sviluppo del loro pensiero.
3. Le biblioteche sono centri di informazione, di incontro e comunicazione e forniscono un importante contributo alla vita culturale nel proprio bacino di utenza.
4. Le biblioteche scelgono liberamente le proprie dotazioni di libri e media e di altro materiale di informazione.
5. Con la concessione di finanziamenti mirati si intende realizzare e consolidare un sistema bibliotecario capillare ed altamente specializzato in provincia di Bolzano. Un ruolo importante è svolto a tal fine dalle biblioteche pubbliche.