Nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca trovano applicazione i seguenti criteri e indicazioni:
1. Le scuole, nell’ambito della propria autonomia, possono attivare progetti didattici finalizzati a un più efficace apprendimento della seconda lingua e delle altre lingue presenti nel curricolo di scuola.
2. Contestualmente all’attivazione di tali progetti le istituzioni scolastiche curano anche un adeguato consolidamento della competenza della madrelingua come fattore di efficacia per l’apprendimento di ulteriori lingue.
3. Tutti i progetti glottodidattici, sia nella loro fase progettuale e organizzativa che in tutte le successive fasi di concreta attuazione, sono parti costitutive del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.). Essi possono avere anche durata pluriennale.
4. L’eventuale incremento del monte-ore annuale di insegnamento di una o più discipline linguistiche non può portare alla riduzione del monte-ore annuale di altre discipline linguistiche. L’eventuale compresenza di più docenti è consentita soltanto nei limiti delle risorse professionali disponibili.
5. Per quanto attiene specificatamente ai progetti linguistici che privilegiano l’approccio metodologico CLIL (Content and Language Integrated Learning: mediante il quale viene utilizzata un’altra lingua per la trasmissione e l’apprendimento di contenuti disciplinari e di lingua, con l’obiettivo di promuovere la padronanza sia dei contenuti disciplinari che della lingua nella prospettiva di precisi traguardi predefiniti1)) valgono i seguenti criteri:
a) tali progetti possono coinvolgere parti di programma appartenenti a non più di due discipline non linguistiche e si raccordano con i saperi disciplinari impartiti in lingua madre;
b) tali progetti possono avere durata pluriennale e, indipendentemente dalla loro durata complessiva, non possono comprendere più del 50% del monte ore annuale della disciplina coinvolta;
c) i docenti coinvolti in tali progetti devono garantire il possesso di accertate competenze disciplinari, linguistiche (madrelingua o competenza linguistica corrispondente al livello C1 della scala QCER per progetti in L2; almeno il livello C1 della scala QCER per progetti in lingua straniera per le scuole secondarie di primo e secondo grado; livello B2 per le scuole primarie) e relative alla didattica delle lingue.
La Giunta provinciale attiva idonei corsi formativi per il personale docente interessato da impiegare nelle attività didattiche sopra descritte. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le modalità di verifica e di attestazione delle competenze professionali necessarie.
6. La valutazione intermedia e finale degli apprendimenti e delle competenze, al termine di ciascun periodo di valutazione ha luogo nel rispetto dei seguenti criteri:
• nel caso di progetti che si realizzano con l’impiego di insegnanti esterni al Consiglio di classe (sia appartenenti alla stessa scuola che ad altra istituzione scolastica), la valutazione spetta al docente titolare di disciplina appartenente al piano organico della scuola; per la determinazione di dette valutazioni il docente titolare si avvale anche di elementi di giudizio e di contributi valutativi forniti dagli altri insegnanti coinvolti nel progetto;
• nel caso di progetti che si realizzano con l’impiego di docenti di disciplina e di lingua appartenenti allo stesso Consiglio di classe, ciascun docente valuta la progressione degli apprendimenti e il raggiungimento delle competenze nella propria disciplina;
• in entrambi i casi, nell’esprimere la propria valutazione, il docente titolare di disciplina (appartenente al piano organico della scuola e membro di diritto del Consiglio di classe) accerta che le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni sulla base dei contenuti trattati in altra lingua siano da esse/essi raggiunte anche nella madrelingua.
7. La conferma e la prosecuzione dei progetti linguistici è subordinata a una positiva valutazione annuale degli esiti da parte della scuola. Gli esiti dell’autovalutazione sono portati a conoscenza del Collegio dei docenti e del Comitato dei genitori e resi accessibili al pubblico.
8. Le prestazioni di servizio indicate nel contratto collettivo del personale docente e le risorse finanziarie e professionali disponibili nella scuola costituiscono limiti oggettivi alla progettazione e all’attuazione dei progetti.