Circolare n. 2 - Affidamento di attività di progetto a terzi e delega di attività
Il 14 gennaio 2013 è stato adottato con delibera n. 6 della Giunta provinciale il Vademecum nazionale per l’ammissibilitá della spesa al Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo 2007-2013 nella versione aggiornata al 16/12/2010 e relativo allegato A, elaborato dall’Autorità di Gestione.
Come è già stato comunicato con la Circolare n. 1 del 06/02/2013, il nuovo Vademecum contiene non solamente alcune modifiche, ma soprattutto spiegazioni più chiare e dettagliate concernenti alcuni aspetti della gestione e della rendicontazione dei progetti.
Nel capitolo dedicato agli Argomenti specifici del Vademecum, il primo punto è dedicato all’affidamento a terzi di parte delle attività di progetto, con una specifica riguardo alla delega di attività, all’acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori e alle procedure da seguire per l’acquisizione di forniture e servizi da soggetti terzi.
Il beneficiario responsabile dell’avvio e dell’attuazione del progetto può affidare parte delle attività a soggetti terzi, laddove ne abbia la necessità, nel rispetto delle disposizioni contenuti nel suddetto Vademecum ed ulteriori indicazioni stabilite con la presente circolare dall’autorità di gestione.
Si ha un affidamento di attività di progetti a terzi qualora:
a) il beneficiario, per realizzare una determinata attività di progetto (o parte di essa) abbia la necessità di conferire un incarico per la fornitura di un bene o di un servizio ad un terzo;
b) questo terzo non è una persona fisica (libera professione), membro di uno studio associato oppure titolare di un’impresa individuale;
c) il servizio non viene prestato nell’ambito di un partenariato oppure di una situazione simile, nella quale vige l’obbligo di rendicontazione a costi reali.
Qualora i beneficiari non siano già di per sé tenuti all’osservanza del Codice dei contratti pubblici ( Decreto legislativo n. 163/2006), negli affidamenti di incarichi a terzi hanno comunque l’obbligo di implementare procedure ispirate a criteri di economicità e trasparenza.
A tal fine, il beneficiario deve motivare ogni incarico a terzi. Dalla documentazione devono risultare chiaramente la necessità del sevizio per la realizzazione del progetto e l’impossibilità di prestare il servizio tramite personale interno o esterno, oppure nell’ambito di un partenariato. Inoltre, il beneficiario deve implementare le seguenti procedure:
a) Nel caso di incarichi fino ad un importo pari a 20.000,00€ il servizio può essere acquisito in maniera diretta.
b) Nel caso di incarichi per un valore da 20.000,01 a 50.000,00€ il beneficiario deve richiedere l’offerta di almeno 3 operatori economici qualificati e scegliere quella più vantaggiosa.
Deve garantire procedure trasparenti e documentabili, nel rispetto del principio di rotazione.
c) Nel caso di incarichi per un valore da 50.000,01 a 100.000,00€ il beneficiario deve richiedere l’offerta di almeno 5 operatori economici qualificati e scegliere quella più vantaggiosa.
Deve garantire procedure trasparenti e documentabili, nel rispetto del principio di rotazione.
d) Nel caso di incarichi per un valore da 100.000,01 a 200.000,00€ il beneficiario deve prevedere un capitolato d’oneri semplificato contenente anche una griglia di valutazione e scegliere l’offerta più vantaggiosa. Il beneficiario deve pubblicare l’avviso sull’affidamento sul proprio sito internet e su almeno un quotidiano regionale in lingua italiana e uno in lingua tedesca. Come alternativa tutti gli obblighi di pubblicità possono essere soddisfatti ai sensi della Legge provinciale 17/1993 tramite pubblicazione gratuita sul portale per gli appalti pubblici www.bandi-altoadige.it.
L’apertura delle buste contenenti le offerte deve avvenire in seduta pubblica.
e) Nel caso di incarichi da un valore di 200.000,01€ il beneficiario deve svolgere l’intera procedura tramite il portale www.bandi-altoadige.it.
È vietato il frazionamento artificioso degli incarichi.
L’incarico ad un unico operatore determinato è consentito qualora si tratti di beni e servizi di natura tecnica o artistica particolare oppure in caso di beni e servizi tutelati da particolari diritti esclusivi.
Nell’ambito delle procedure di affidamento è riconosciuta in capo all’Autorità di Gestione la possibilità di esercitare poteri di indirizzo, controllo e autotutela vincolanti per i beneficiari.
Una serie di attività specifiche non possono essere affidate a terzi. Si tratta, in particolare, della direzione del progetto, dell’attività di coordinamento, dell’attività di amministrazione e della segreteria di progetto che devono essere garantite dal beneficiario tramite proprio personale dipendente o parasubordinato, ovvero mediante ricorso a prestazioni professionali individuali.
Una particolare forma di affidamento di attività a terzi è costituita dalla cosiddetta Delega di attività che viene trattata nel Vademecum al capitolo argomenti specifici al punto 1.1. Oltre a quanto già descritto, per la delega di attività vale un’ulteriore serie di restrizioni.
Nella delega è possibile ricondurre gli affidamenti a terzi riguardanti attività costituite da una pluralità di azioni/ prestazioni/ servizi organizzati, coordinati ed eseguiti aventi una relazione sostanziale con le finalità e gli obiettivi preordinati al progetto, e che hanno costituito elemento fondante della valutazione dell’interesse pubblico del progetto stesso. Si tratta di attività/ servizi/ prestazioni aventi particolare rilevanza rispetto alle finalità ed agli interessi pubblici che hanno determinato l’approvazione del progetto e l’attribuzione del finanziamento pubblico.
Nella categoria della delega rientrano le seguenti attività:
a) la selezione e l’orientamento dei destinatari e delle destinatarie;
b) l’elaborazione del materiale didattico
c) l’attività di docenza, sia in prima persona sia come co-docenza
d) l’attività di tutoraggio
e) l’organizzazione e l’accompagnamento di viaggi di studio e stage
f) l’attività di orientamento e inserimento al lavoro dei destinatari e delle destinatarie
g) l’elaborazione dei report intermedi e finali, la valutazione del progetto e il monitoraggio delle attività, qualora non realizzati da chi si occupa della direzione o del coordinamento del progetto.
In generale, la delega di attività è consentita solo qualora si tratti di una prestazione occasionale e di comprovata urgenza. Inoltre, si deve trattare di apporti integrativi, di cui il beneficiario e i suoi partner non dispongono in maniera diretta. La delega deve infine essere prevista dal progetto al momento della sua presentazione. Per sopraggiunti motivi risultanti da eventi imprevedibili per il beneficiario, ed in casi eccezionali, la delega potrà anche essere autorizzata da parte dell’Autorità di Gestione nel corso di esecuzione dell’operazione finanziata, purché preventivamente rispetto all’espletamento delle attività oggetto della stessa fornitura del bene o servizio.
L’importo di attività delegabile all’interno di un singolo progetto può arrivare a un massimo del 30% del costo totale del progetto.
Per informazioni più dettagliate si rimanda al Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007-2013, pubblicato sul sito www.provincia.bz.it/fse. Fa fede la versione in lingua italiana.
Per eventuali domande o ulteriori informazioni Le chiedo gentilmente di rivolgersi alla dott.ssa Beatrix Kofler (Beatrix.Kofler@provincia.bz.it).