(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per la Provincia, si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 01105, 06100, 06105, 06110, 09100, 12105, 13100, 19105 e 25105 a carico dell’esercizio 2013 e autorizzati per gli interventi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 17 agosto 1989, n. 6, e all’articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, abrogati dall’articolo 8.
(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.
(3) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per il Consiglio provinciale provvede quest’ultimo con il proprio bilancio.