(1) Per quanto non disciplinato dalla presente legge ed in quanto compatibile con essa, si applica la normativa statale in materia di assistenza farmaceutica.
(2) Tutte le funzioni amministrative connesse all’attività delle farmacie, alla distribuzione di farmaci negli esercizi commerciali e alla distribuzione all’ingrosso di farmaci sono esercitate dalla Ripartizione provinciale Salute29) . 30)
(3) Nel rispetto di quanto stabilito dalle autorità statali competenti, la Ripartizione provinciale Salute determina nel dettaglio le modalità e le condizioni per l’utilizzo e la distribuzione dei farmaci erogati a carico del Servizio sanitario pubblico. 31)
(4) Gli atti riguardanti l’assistenza farmaceutica rivolti alla generalità dei cittadini o a determinate categorie di soggetti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. 32)