„Accordo di programma per la semplificazione del trasporto dei propri rifiuti“ tra la Provincia Autonoma di Bolzano e la Lega provinciale cooperative Bolzano e il Consorzio dei Comuni
Premesse
Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) fondandosi sul principio della responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti, introduce una serie di strumenti negoziali nel settore della gestione dei rifiuti diretta a promuovere e favorire l’azione concertata e programmata di pubbliche amministrazioni, soggetti privati ed associazioni di categoria.
in questo quadro di cooperazione tra operatori pubblici e privati, un ruolo fondamentale è attribuito agli strumenti degli accordi e contratti di programma che, secondo le previsioni dell’articolo 206 e del D.Lgs. n. 152/2006, sono finalizzati alla prevenzione e riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti, al loro recupero, riutilizzo e riciclaggio ed, infine, alla semplificazione nella gestione dei rifiuti.
Anche la legge provinciale del 26 maggio 2006, n. 4 (Gestione dei rifiuti e tutela del suolo) prevede all’art. 31 la possibilità di stipula di accordi di programma con enti, imprese o associazioni finalizzati alla riduzione dei rifiuti al miglioramento del loro recupero, all’ottimizzazione dei flussi di rifiuti nonché alla semplificazione amministrativa.
L’art 26 della direttiva 2008/98/Ce stabilisce che l’autorità competente tenga un registro per gli enti e le imprese che provvedono alla raccolta e trasporto dei rifiuti a titolo professionale, quindi il presente accordo non è in contrasto con la normativa comunitaria.
L’art. 212 comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dispone che i produttori di rifiuti non pericolosi che trasportano i propri rifiuti nonché i produttori di rifiuti pericolosi che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 chilogrammi o 30 litri al giorno sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo gestori ambientali.
Constatato che ai sensi dell’art. 35 della direttiva 2008/98/CE solo gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale sono obbligati a tenere un registro cronologico.
Si è ulteriormente valutata l’opportunità, unitamente alle Associazioni di categoria loro aderenti di definire attraverso il presente Accordo, un sistema integrato di gestione dei rifiuti con la partecipazione dei soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti, affinché:
• I rifiuti siano inviati a uno smaltimento controllato;
• Siano semplificati gli adempimenti amministrativi a carico delle suddette imprese
• Sia ridotta fino ad essere azzerata la quantità di rifiuti che possono sfuggire alla corretta gestione
• Sia migliorata l’efficacia dei controlli.
Tutto ciò considerato
Le parti firmatarie del presente accordo, sopra denominate, convengono quanto segue:
Articolo 1
FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Con il presente accordo di programma le parti intendono in particolare:
• Istituire e mantenere un sistema di gestione dei rifiuti che ai sensi del DLgs 152/2006 e ai sensi della L.P. 4/2006, che porti alla corresponsabilizzazione di tutte le parti interessate nella gestione dei rifiuti e dia a tutte uno stimolo alla collaborazione in particolare per garantire la sicurezza nella raccolta e un corretto smaltimento.
• Semplificare le procedure amministrative a carico dei soggetti coinvolti, dove tuttavia deve essere garantita l’efficienza dei controlli.
Articolo 2
IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE E DEGLI ASSOCIATI
1. L’Associazion firmataria, in rappresentanza degli associati loro aderenti svolgenti le attività sopra elencate, si impegnano a:
a) sensibilizzare i propri associati alla corretta gestione dei rifiuti, diffondendo il presente Accordo e illustrando il significato e le ricadute tecniche e giuridiche presso tutti gli operatori economici interessati e coinvolti nella sua attuazione
b) fornire ai propri associati le informazioni e le istruzioni specifiche necessarie per la corretta gestione dei rifiuti come previsto dal presente Accordo e da eventuali direttive tecniche condivise che ne conseguiranno
c) consegnare agli associati di nuova creazione, all’atto dell’inizio attività informazioni esplicative delle norme e del sistema di gestione descritto dal presente accordo
2. I soggetti che sottoscrivono il presente accordo si impegnano ad osservarne in modo integrale i principi e le modalità operative. Le imprese si impegnano a trasportare correttamente i rifiuti nel rispetto della relativa normativa vigente.
Articolo 3
ESENZIONE DALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI PER IL TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI
1. Gli associati che trasportano i propri rifiuti non pericolosi nonché i rifiuti assimilati agli urbani sono esonerate dalla iscrizione presso l’albo nazionale gestori ambientali.
Articolo 4
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFUTI
1. Il trasporto dei rifiuti deve in generale sempre essere accompagnato da un formulario di identificazione dei rifiuti, tranne nei seguenti casi:
- trasporto dei propri rifiuti assimilati ai rifiuti urbani ai centri pubblici di trattamento (art. 19 comma 3 lettera a) lp n. 4/2006)
- trasporto dei propri rifiuti non pericolosi quattro volte l’anno per quantitativi non eccedenti i 30 chilogrammi o 30 litri al giorno e comunque 100 chilogrammi o 100 litri l’anno (art. 193 comma 5 D. Lgs. n. 152/2006).
Articolo 5
REGISTRO DEI RIFUTI
1. Gli associati di cui all’art. 3 sostituiscono il registro dei rifiuti di cui all’art. 190 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all’art. 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, con la conservazione in ordine cronologico dei formulari di identificazione dei rifiuti o delle schede SISTRI.
Articolo 6
DICHIARAZIONE ANNUALE DEI RIFIUTI (MUD)
1. Gli associati di cui all’art. 3 sono esonerati dalla dichiarazione annuale dei rifiuti.