1. Quale assistenza specialistica indiretta di cui all’articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, s’intende il rimborso da parte dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige di prestazioni mediche specialistiche fruite privatamente, dietro presentazione di una fattura o nota onoraria originale saldata, rilasciata da un medico specialista libero professionista o da una struttura non convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.