(1) Al fine di sostenere lo sviluppo dell’attività di garanzia delle Cooperative di garanzia fidi, la Provincia può erogare, di norma con periodicità annuale, contributi ordinari al fondo rischi, commisurati ad uno o a più dei seguenti indicatori dell’attività delle Cooperative di garanzia fidi:
- importo delle garanzie e co-garanzie erogate distinte per tipologia contrattuale e forma di finanziamento;
- livello medio del rischio di credito nell’economia associato alle garanzie erogate e regole di gestione del rischio adottate dalle Cooperative di garanzia fidi;
- incremento del patrimonio per sottoscrizioni dei soci e incremento del numero di imprese socie, quali indicatori di rilevanza della finalità mutualistica.
(2) La Giunta provinciale può assegnare contributi straordinari per integrare i fondi rischi delle Cooperative di garanzia fidi a seguito di operazioni societarie straordinarie, quali fusioni e incorporazioni, o situazioni di crisi eccezionali che determinino un forte squilibrio tra le esposizioni per garanzie prestate e la dotazione di fondi rischi. L’erogazione dei contributi straordinari è subordinata all’approvazione da parte della Provincia di un piano di riassetto patrimoniale e organizzativo presentato dalla Cooperativa di garanzia fidi beneficiaria.
(3) La Giunta provinciale può assegnare contributi straordinari o autorizzare lo svincolo di contributi a fondi rischi ordinari già concessi e non utilizzati per incrementare le riserve patrimoniali delle Cooperative di garanzia fidi ai fini dell’iscrizione all’Albo degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche.
(4) Possono beneficiare dei contributi ordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), le Cooperative di garanzia fidi organizzate a livello nazionale limitatamente a programmi di attività svolti a favore di imprese aventi sede legale e produttiva in provincia di Bolzano. Tali programmi sono oggetto di una convenzione che viene approvata dalla Giunta provinciale.