(1) Le misure tecniche di costruzione previste dal piano generale di cui all'articolo 2 riguardanti zone esistenti e da realizzarsi per raggiungere le finalità di cui all'articolo 1, sono attuate in collaborazione e d'intesa fra la Provincia autonoma di Bolzano e il rispettivo comune.
(2) Le misure tecniche di costruzione ai sensi del comma 1 riguardanti zone d'insediamenti produttivi o zone residenziali o di recupero, individuate dopo l'approvazione del piano generale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, sono considerate opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera i), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.
(3) Le singole misure possono essere realizzate direttamente dal rispettivo comune, dalla Provincia autonoma di Bolzano o con incarico a terzi.
(4) Oltre alle misure tecniche di costruzione si possono trovare forme di collaborazione con aziende e stipulare con esse contratti per facilitare il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.