(1) L’obiettivo, ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche è il collegamento completo e capillare di tutti gli utenti pubblici e privati e delle stazioni radio base (BTS) presenti sul territorio provinciale, attraverso reti di comunicazione elettronica ad altissima capacità, in grado di offrire velocità di connessione pari ad almeno 1 Gbit/s simmetrico, in maniera stabile, continuativa, affidabile e prevedibile per ogni connessione. La Giunta provinciale può consentire, per interventi puntuali che risultassero tecnicamente ed economicamente non sostenibili, la realizzazione di connessioni in grado di offrire velocità inferiori ad 1 Gbit/s. Tale obiettivo può essere conseguito anche mediante la realizzazione congiunta di un piano elaborato in cooperazione tra i Comuni, la Provincia e loro società. 3)
(1/bis) La promozione della banda larga nel territorio della provincia di Bolzano si attiene alle disposizioni del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modifiche, e alle misure e ai piani di intervento stabiliti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 4)
(1/ter) La Provincia autonoma di Bolzano fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico attraverso società controllate o collegate, in conformità al Codice europeo delle comunicazioni elettroniche di cui alla Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, attuata con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e successive modifiche. 5)
(2) - (6) 6)