(1) Al fine di verificare la regolare effettuazione degli investimenti ammessi ad agevolazione, sono effettuati controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il 6% dei progetti e delle iniziative agevolate, cui vanno aggiunti i casi che l’ufficio ritiene opportuno controllare. L’individuazione dei casi avviene secondo il principio di casualità.
(2) Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari delle agevolazioni non abbiano prodotto documenti, dichiarazioni, o altri documenti falsi, o attestanti cose non vere, ovvero che abbiano omesso di fornire informazioni dovute. Viene verificato inoltre che gli investimenti e le iniziative agevolate siano finalizzate agli scopi per i quali l’agevolazione stessa è stata concessa.
(3) I beneficiari sono obbligati, pena la revoca delle agevolazioni, a mettere a disposizione dell’Ufficio competente la documentazione che lo stesso ritiene necessaria per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’agevolazione.
(4) Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici e dalle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, l’accertata violazione degli obblighi, determina la revoca del contributo con l’aggiunta degli interessi legali.