1. Si intende per
a) struttura sanitaria, la struttura che eroga prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, a ciclo continuativo o diurno, la struttura che eroga prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno e la struttura che eroga prestazioni di assistenza specialistica e non, in regime ambulatoriale o domiciliare, comprese quelle infermieristiche, riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
b) ristrutturazione, ogni intervento che modifica la struttura o l’impiantistica preesistente, con o senza variazioni della volumetria;
c) ampliamento, l'aumento del numero dei posti letto o dei punti di diagnosi o cura ovvero l'attivazione di funzioni aggiuntive rispetto a quelle precedentemente autorizzate, con o senza variazioni della volumetria;
d) trasformazione, la modifica delle funzioni, intese come insieme di attività e processi, già autorizzate o il cambio d'uso, anche senza lavori, degli edifici o di parti di essi destinati a funzioni sanitarie.