L’Ufficio Protezione civile può liquidare, su presentazione della copia dei documenti di spesa non quietanzati, un anticipo fino all’80 per cento del contributo concesso.
Per la liquidazione dell’importo residuo o dell’intero contributo deve essere presentata all’Ufficio Protezione civile la seguente documentazione:
a) domanda di liquidazione del contributo concesso;
b) originali quietanzati delle fatture o degli altri documenti di spesa;
c) dichiarazione su eventuali altri aiuti finanziari per lo stesso progetto;
d) dichiarazione sulla persistenza dei presupposti previsti dalla legge provinciale.
La liquidazione del contributo è subordinata alla corrispondenza del progetto realizzato con il progetto originariamente riconosciuto dalla Giunta provinciale.
Il contributo è ridotto proporzionalmente dall’ufficio protezione civile, se:
a) nel caso di acquisto, la quantità o il prezzo unitario della fornitura o entrambi sono inferiori a quelli riconosciuti;
b) nel caso di locazione, il canone è inferiore a quello riconosciuto;
c) nel caso di promozione di un’iniziativa di cui al punto 2.1, se i costi rendicontati sono inferiori a quelli riconosciuti.
6.1. Liquidazione in caso di locazione di un bene immobile
In caso di locazione di un bene immobile devono essere inoltre presentati il contratto di locazione registrato e gli attestati bancari di pagamento delle rate mensili.
6.2. Liquidazione in caso di acquisto di un bene immobile
In caso di acquisto di un bene immobile deve essere inoltre presentato il decreto tavolare comprovante l’acquisto.
La destinazione del bene immobile ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge provinciale deve essere annotata nel libro fondiario. La destinazione può essere cambiata solo su autorizzazione della Giunta provinciale e se sono decorsi almeno dieci anni dall’annotazione.