La Giunta provinciale, nei limiti della disponibilità finanziaria, determina la priorità dei diversi progetti e riconosce una parte o il totale dei costi del singolo progetto sulla base dei criteri dell'importanza, dell’urgenza e della precedenza di cui al punto 5, tenendo anche conto di eventuali altri aiuti finanziari.
La Giunta provinciale può concedere contributi nella seguente misura:
a) fino al 100 per cento dei costi riconosciuti in caso di organizzazioni di cui al punto 5, comma 1, lettera a);
b) fino all’80 per cento dei costi riconosciuti in caso di organizzazioni di cui al punto 5, comma 1, lettere b), c), d) ed e).
Un’unione provinciale può presentare domanda per progetti che favoriscono solo singole organizzazioni facenti parte dell’unio- ne stessa nei seguenti casi:
a) se si tratta di progetti di carattere innovativo o di carattere strategico sovraordinato;
b) per motivi organizzativi. In tal caso la domanda viene però trattata come se fosse stata presentata dalle singole organizzazioni facenti parte dell’unione provinciale.
In caso di domande presentate da organizzazioni facenti parte di un'unione provinciale, è necessario un parere della rispettiva unione.