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In vigore al: 28/02/2015

a) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 501)
Disposizioni sulla classificazione e manutenzione della rete viaria rurale

1)

Pubblicata nel B.U. 6 dicembre 1988, n. 55.

TITOLO I
Strade rurali ad uso pubblico

Art. 1 (Classificazione delle strade rurali)  delibera sentenza

(1) Tutte le strade di interesse provinciale non classificate o non classificabili "provinciali", "comunali" o di "bonifica", secondo la normativa provinciale sulla classificazione delle strade di interesse provinciale, sono considerate strade rurali ad uso pubblico qualora possiedano le caratteristiche di cui all'articolo 2 e siano destinate a pubblico transito. Esse vanno inserite in appositi elenchi e classificate da parte dei comuni secondo le disposizioni da emanarsi con regolamento di esecuzione.

(2) Le strade rurali non destinate ad uso pubblico sono classificate strade interpoderali o poderali ai fini di cui al titolo secondo della presente legge.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 172 vom 05.05.2003 - Klassifizierung der Strassen - erklärender Charakter - Gerichtsbarkeit des Verwaltungsgerichts

Art. 2 (Caratteristiche delle strade rurali ad uso pubblico)  delibera sentenza

(1) Sono considerate strade rurali soggette ad uso pubblico i collegamenti viari tra gli insediamenti rurali e la normale rete stradale che per ampiezza, pendenza, sicurezza e fondo stradale, risultino idonei al transito delle autovetture a due ruote motrici e siano sottoposti ad ordinaria e straordinaria manutenzione.

(2) Per insediamento rurale si intendono le aziende rurali a prevalente carattere agro-forestale, stabilmente coltivate ed abitate. Sono comunque escluse le malghe, le baite, gli insediamenti turistici e per ferie, ecc.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 136 vom 25.05.2001 - Gemeindestraßen und ländliche Straßen - Verbindung des Straßennetzes mit Einzelhöfen

Art. 3 (Elenco comunale delle strade rurali)

(1) I comuni entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge procedono alla ricognizione o descrizione dell'elenco delle strade rurali. Il comune può procedere, qualora ciò venga ritenuto necessario, all'aggiornamento dell'elenco con le stesse modalità stabilite per la sua formazione.

Art. 4 (Oneri di manutenzione per le strade vicinali)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano contribuisce alla manutenzione ordinaria delle strade incluse nell'elenco provinciale delle strade rurali con contributo fisso per metro lineare di percorrenza da determinarsi annualmente dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 6 e dei criteri da stabilirsi con regolamento di esecuzione.

(2) I comuni sostengono l'onere complessivo delle spese di manutenzione, con facoltà di rivalersi nei confronti dei proprietari e titolari di diritti reali sulla strada in misura non superiore al 10% della spesa globale, qualora la spesa sostenuta dal comune superi il 50% del contributo provinciale.

(3) È in facoltà dei comuni consentire che determinati lavori siano eseguiti direttamente dai proprietari o titolari di diritti reali sulla strada; delle relative prestazioni si tiene conto nella determinazione della quota di rivalsa di cui al comma 2.

Art. 5 (Elenco provinciale delle strade rurali)

(1) Tenendo conto degli elenchi di cui all'articolo 3 e delle normative da stabilirsi con regolamento di esecuzione l'ispettorato provinciale per le foreste istituisce un elenco provinciale delle strade rurali ad uso pubblico.

(2) L'iscrizione in tale elenco dà diritto al contributo provinciale per la manutenzione ordinaria e se spettante per lo sgombero neve.

(3) Le categorie di contributo verranno stabilite tenendo conto dell'ampiezza, della consistenza del fondo stradale, della quota media, ecc. in base a criteri da stabilirsi con regolamento di esecuzione.

Art. 6 (Oneri per la manutenzione delle strade rurali)

(1) Le spese per la manutenzione della rete vicinale comprendono:

  1. gli oneri della manutenzione ordinaria
  2. gli oneri per lo sgombero neve;
  3. gli oneri per manutenzione straordinaria.

(2) Fanno parte della manutenzione ordinaria in special modo la deviazione razionale delle acque, lo sgombero del sedime, delle canalette e dei fossati, il normale inghiaiamento e l'eliminazione di buche derivanti dal gelo e dal deflusso delle acque nonché la sistemazione delle scarpate e degli inerbimenti.

(3) Si considerano costi di manutenzione straordinaria quelli derivanti da lavori da effettuare in seguito ad eventi atmosferici o calamitosi nonché quelli che si rendono necessari in caso di manutenzione ordinaria normale di regola, al massimo ogni tre anni. Per i costi di manutenzione straordinaria i comuni possono chiedere contributi da parte della Giunta provinciale, nell'ambito della legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24, rispettivamente della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4.

Art. 7 (Omessa manutenzione stradale)

(1) In casi di grave ritardo nell'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione ed in special modo della regolazione del deflusso delle acque da parte dei comuni, accertato dagli uffici distrettuali delle foreste, la Giunta provinciale, previa diffida ad adempiere, può revocare o sospendere il contributo provinciale.

TITOLO II
Strade interpoderali e poderali

Art. 8 (Manutenzione delle strade interpoderali)

(1) Sono considerate strade interpoderali, ai fini della presente legge, le strade rurali destinate all'uso di più fondi o edifici, non aperte al pubblico transito ed aventi i requisiti di opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

(2) Ai fini della sistemazione e manutenzione delle strade interpoderali di cui al comma 1 gli utenti interessati possono costituire apposite associazioni con lo statuto corrispondente allo statuto-tipo da approvarsi con regolamento di esecuzione.

(3) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle associazioni di cui al comma 2 contributi per la sistemazione e la manutenzione straordinaria delle strade interpoderali in base alla legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24, e alla legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4.

(4) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere dei contributi straordinari per la manutenzione ordinaria delle strade interpoderali di cui al comma 1 qualora esistano particolari esigenze di natura agroforestale, accertate dall'ispettorato provinciale per le foreste.

(5) I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche per la sistemazione e manutenzione delle strade poderali destinate all'uso di un unico fondo ed aventi i requisiti di opere di miglioramento fondiario.

TITOLO III
Norme finanziarie

Art. 92)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

2)

Omissis.

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