In vigore al

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In vigore al: 28/02/2015

f) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 11)
Disciplina del Servizio sanitario provinciale

1)
Pubblicata nel B.U. 9 gennaio 1981, n. 2/Numero Straordinario.

TITOLO I
Organizzazione del servizio sanitario provinciale

CAPO I
Norme generali

Art. 12)

2)
L'art. 1 è stato abrogato dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

Art. 2 (Competenze della Provincia)

(1)  Nella provincia autonoma di Bolzano l'attuazione del Servizio sanitario nazionale compete alla Provincia stessa, nel rispetto dell'ordinamento delle unità sanitarie locali determinato con legge regionale, nonché dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, ed essa esercita le relative funzioni amministrative, salva la facoltà di delegare alcune di esse ai comuni.

(2)  Restano comunque salve le competenze riservate allo Stato dalle norme di attuazione del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in materia di igiene e sanità, nonché le attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale.

Art. 33)

3)
Abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 4 (Funzioni delegate ai comuni)

(1)  Sono delegate ai comuni associati nella gestione delle unità sanitarie locali le funzioni qui sotto elencate spettanti alla Provincia in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera.

(2)  Nell'ambito delle proprie competenze, l'unità sanitaria locale provvede in particolare:

  1. all'educazione sanitaria,
  2. all'igiene dell'ambiente, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6 e dalle altre norme legislative e regolamentari che concernono specificamente la tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo;
  3. alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
  4. alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
  5. all'igiene e medicina scolastica negli istituti d'istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
  6. alla medicina del lavoro;
  7. alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;
  8. all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
  9. all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche, salvo quanto disposto dall'articolo 6, primo comma, punto 5), sub 7, della medesima legge provinciale n. 1/1981;
  10. all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche, salvo quanto disposto dall'articolo 6 primo comma, punto 5), sub 7 e sub 9, della medesima legge provinciale n. 1/1981;
  11. alla riabilitazione, salvo quanto previsto all'articolo 6, lettera A), punto 1);
  12. all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;
  13. all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
  14. alla profilassi e alla polizia veterinaria; all'ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;
  15. agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale spettanti al Servizio sanitario provinciale,
  16. l'esercizio della vigilanza tecnico-sanitaria. 4)

(3)  Sono subdelegate ai comuni le funzioni delegate alla Provincia dallo Stato ai sensi delle norme di attuazione del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in materia di igiene e sanità.

4)
Il comma 2 è stato modificato rispett. integrato dall'art. 5 della L.P. 8 aprile 1982, n. 12, dall'art. 9 della L.P. 5 gennaio 1984, n. 1, e dall'art. 7 della L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.

Art. 55)

5)
L'art. 5 è stato abrogato dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

Art. 5/bis (Partecipazione alla gestione di residenze sanitarie assistenziali)

(1)  Al fine di gestire le residenze sanitarie assistenziali, la Giunta provinciale può autorizzare specifiche sperimentazioni gestionali presentate dalle aziende speciali Unità sanitarie locali, da Comuni e da Comunità comprensoriali, autorizzando nel contempo gli enti medesimi alla partecipazione a società miste a capitale pubblico e privato.

(2)  A tali società possono partecipare gli enti interessati e soggetti privati, nei limiti e con le modalità disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.

(3)  La partecipazione a società è consentita a condizione che, sulla base di uno specifico piano economico e finanziario, sia dimostrata la convenienza economica e la migliore qualità dei servizi.6) 

6)
L'art. 5/bis è stato inserito dall'art. 36 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.

Capo II
Organizzazione dei servizi gestiti dalla Provincia

Art. 6 (Funzioni esercitate dalla Provincia)  

(1)  Sono riservate alla Provincia le seguenti funzioni, l'esercizio delle quali è assicurato mediante i seguenti servizi e uffici:

  1. 1)7)
  2. Servizio provinciale veterinario, che assorbe l'ufficio del Veterinario provinciale.
    1. vigilare sui servizi veterinari nella provincia per l'applicazione delle leggi e dei regolamenti riguardanti la profilassi e polizia veterinaria, la produzione e il commercio dei prodotti alimentari di origine animale, nonché la produzione e il commercio dei prodotti per l'alimentazione zootecnica;
    2. gestire la struttura preposta alla disinfezione, disinfestazione e derattizzazione degli allevamenti e relativi ricoveri e laboratorio per la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e di analisi dei prodotti di origine animale, salvo quanto previsto dalla legge provinciale 25 febbraio 1980, n. 6, riguardante l'istituto zooprofilattico delle Venezie;
    3. propone la programmazione delle profilassi e delle altre attività del servizio veterinario nell'ambito della Provincia;
    4. provvede ad organizzare l'aggiornamento tecnico-professionale, organizzando corsi di qualificazione e di riqualificazione;
    5. gestisce lo schedario riguardante le profilassi obbligatorie di cui alla legge 9 giugno 1965, n. 615, e successive modifiche.

Al servizio sono attribuiti i seguenti compiti:

a)7)

Con la costituzione del servizio è soppresso l'ufficio del Veterinario provinciale.

  1. 3)7)
  2. Igiene e sicurezza ambientale.
    1. provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto e in edifici e locali chiusi di lavoro, di cui alla legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, e successive modifiche;
    2. provvedimenti contro l'inquinamento prodotto da rumore, di cui alla legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66, e successive modifiche;
    3. tutela del suolo da inquinamenti e disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi, di cui alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche;
    4. tutela delle acque da inquinamento e disciplina degli scarichi, di cui alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, e successive modifiche;
    5. prevenzione degli infortuni sul lavoro ed ogni altra funzione in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene ambientale, già esercitata dall'ispettorato del lavoro a norma delle vigenti disposizioni di legge, con esclusione della normativa sulla medicina del lavoro e sulla tutela sociale del lavoro;
    6. attività già esercitate dai disciolti ENPI e ANCC, di cui alle vigenti disposizioni di legge, trasferite alla Provincia di Bolzano, con esclusione della normativa sulla medicina del lavoro;
    7. controllo sulla produzione, commercio e impiego di gas tossici.

L'igiene e la sicurezza ambientale comprendono l'esercizio delle seguenti funzioni:

Le funzioni di supporto e presidio delle relative attività sono garantite dai competenti organi del laboratorio provinciale. La Giunta provinciale, su proposta degli Assessori competenti, regolamenta le modalità di accesso al suddetto laboratorio.8)

  1. 5)7)
  2. 6)7)

(2)  Restano comunque salve le funzioni amministrative della Provincia nelle materie che la legge 23 dicembre 1978, n. 833, attribuisce espressamente alle Regioni, le funzioni della Provincia in materia della formazione, specializzazione, riqualificazione e aggiornamento del personale sanitario non medico previste dalle leggi provinciali 30 luglio 1977, n. 28, e 26 luglio 1978, n. 37. Le funzioni della Provincia di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche, riguardanti il servizio socio-sanitario e riabilitativo a favore dei minorati rimangono alla Provincia in attesa di una definitiva regolamentazione.

(3)  Restano riservate alla Giunta provinciale, inoltre, le autorizzazioni all'apertura e all'esercizio di farmacie, nonché le autorizzazioni all'apertura, all'ampliamento o trasformazione e all'esercizio di case di cura, stabilimenti termali, ambulatori di terapia fisica, laboratori di analisi e radiodiagnostica.

7)
La lettera a) è stata abrogata dall'art. 30 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.
8)
Sostituito dall'art. 9 della L.P. 20 gennaio 1984, n. 2.

Art. 7 (Organizzazione dei servizi)

(1)  Fino all'emanazione con legge provinciale dell'ordinamento degli uffici della Provincia, l'organizzazione dei servizi sanitari gestiti dalla Provincia stessa, è determinata con regolamento da approvare dalla Giunta provinciale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano sanitario.

Art. 8 (Rapporto tra i servizi provinciali e le USL)

(1)  I servizi gestiti dalla Provincia sono tenuti, quali servizi integrativi di quelli delle unità sanitarie locali, ad una proficua collaborazione con queste ultime.

Art. 9 (Il personale dei servizi della Provincia)

(1)  Tutte le norme vigenti per le unità sanitarie locali in materia del personale dipendente e a rapporto convenzionale sono estese, in quanto applicabili, anche al personale utilizzato dalla Provincia per la gestione dei propri servizi previsti negli articoli precedenti.

(2)  La pianta organica del personale provinciale dipendente di cui al comma precedente è approvata dalla Giunta provinciale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano sanitario.

CAPO III
Organizzazione dei servizi gestiti dalle USL

Art. 109)

9)
L'art. 10 è stato abrogato dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

Art. 11 (Servizio per l'igiene e la sanità pubblica)

(1)  Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica realizza l'insieme delle attività volte a prevenire, ridurre ed eliminare i fattori di rischio, assicurando gli interventi indispensabili ai fini del controllo della situazione epidemiologica.

(2)  Sono di competenza del servizio:

  1. la profilassi delle malattie infettive o diffusive;
  2. la profilassi e la vigilanza igienica relativa all'edilizia, agli approvvigionamenti idropotabili, alla produzione, manipolazione, trasporto, commercio e somministrazione delle sostanze alimentari, delle bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei;
  3. la profilassi e vigilanza igienica degli insediamenti urbani e della collettività;
  4. vigilanza sulle attività sportive;
  5. gli accertamenti, le certificazioni e ogni altra prestazione medico-legale di competenza dell'unità sanitaria locale;
  6. l'educazione igienico-sanitaria della popolazione.

(3)  Le prestazioni previste al punto 5) del comma precedente comprendono anche gli accertamenti sanitari di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e all'articolo 2, terzo comma, del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modifiche nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(4)  Il servizio svolge altresì le funzioni che ad esso saranno attribuite dalla legislazione provinciale di attuazione del secondo comma dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(5)  Il servizio coadiuva, nell'ambito di programmazioni coordinate, l'esercizio delle funzioni di tutela delle acque, del suolo e dell'aria, che competono agli uffici provinciali ai sensi dell'articolo 6.10) 

10)
L'art. 11 è stato modificato e integrato dall'art. 7 della L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.

Art. 12-1411)

11)
Gli artt. 12, 13 e 14 sono stati abrogati dall'art. 12, I° comma, della L.P. 18 agosto 1988, n. 33.

Art. 15 (Servizio veterinario)

(1)  Il servizio veterinario realizza le attività di profilassi e polizia veterinaria; di ispezione e di vigilanza veterinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 6, sugli animali destinati all'alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sull'impiego dei farmaci ad uso veterinario.

(2)  Le attività di cui al comma precedente sono svolte nelle strutture dell'unità sanitaria locale e negli allevamenti, secondo le disposizioni del piano sanitario provinciale.

(3)  Il servizio svolge altresì le funzioni che ad esso saranno attribuite dalla legislazione provinciale di attuazione del secondo comma dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 16 (Servizio amministrativo)   delibera sentenza

(1)  Il servizio amministrativo realizza l'insieme delle attività volte a garantire l'ordinato svolgimento della gestione generale dell'unità sanitaria locale, anche attraverso un sistematico collegamento con i responsabili dei servizi, dei distretti e dei dipartimenti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 18; esso verifica la compatibilità dell'impiego del personale, delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e dei materiali con gli indirizzi del comitato di gestione e dei piani e programmi provinciali e dell'unità sanitaria locale.

(2)  Esso realizza anche l'insieme delle attività volte a garantire una gestione delle risorse finanziarie attribuite all'unità sanitaria locale che assicuri la migliore corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici, adottando i principi dell'essenzialità della spesa e dell'economicità della gestione.

(3)  Il servizio provvede:

  1. ad elaborare i bilanci preventivi e i conti consuntivi pluriennali e annuali;
  2. a verificare sistematicamente l'andamento della spesa, analizzandone e controllandone l'evoluzione per comparti specifici in rapporto ai piani e programmi provinciali dell'azienda sanitaria locale, nonché formulando proposte e fornendo consulenza per il suo contenimento e per la razionalizzazione dell'uso delle risorse;
  3. a predisporre le rendicontazioni trimestrali di cui all'articolo 50, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;
  4. ad effettuare i riscontri di cassa, gli impegni di spesa, l'emissione dei mandati di pagamento e degli ordini di riscossione, nonché il controllo contabile delle posizioni retributive;
  5. alla tenuta delle partite dei fornitori e di ogni altra ragione di debito;
  6. agli adempimenti fiscali;
  7. all'amministrazione, sotto l'aspetto economico, previdenziale e giuridico, del personale dipendente o a rapporto convenzionale;
  8. all'amministrazione del provveditorato e dell'economato, che comprende gli atti riguardanti gli acquisti e le forniture, i capitolati generali e speciali d'appalto, la regolare esecuzione dei contratti, le provviste in economia, il riscontro delle fatture dei fornitori, la gestione dei servizi generali quali cucine, lavanderie, magazzini, il controllo delle merci ricevute, nonché la tenuta dell'inventario dei beni;
  9. alla manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare e immobiliare, intesa come l'insieme di opere finalizzate alla conservazione del bene; alla manutenzione straordinaria del patrimonio mobiliare ed immobiliare, intesa come l'insieme di opere finalizzate al miglioramento del bene; alla direzione dell'officina e del personale addetto alla manutenzione;
  10. all'acquisto di:
    1. apparecchiature biomediche;
    2. strumenti, impianti, arredamenti ed altri beni mobili, ivi compresi i beni iscritti nei pubblici registri;
    3. apparecchiature informatiche, nonché programmi di base ed applicativi (hardware e software). 12)

(4)  Per gli interventi di straordinaria manutenzione di beni immobili di cui al comma 3, numero 9), le aziende sanitarie devono presentare entro il 31 ottobre di ogni anno alla Ripartizione provinciale Sanità una richiesta di fabbisogno per l'anno successivo. Entro il 31 gennaio del relativo anno le aziende sanitarie forniscono il programma dettagliato che, sentito il parere del Comitato provinciale per la programmazione sanitaria e previa approvazione da parte della Giunta provinciale, viene restituito alle aziende sanitarie per consentire alle medesime di inserire la relativa spesa nel proprio bilancio. Con il medesimo provvedimento alle aziende sanitarie vengono anche assegnati i necessari fondi a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio provinciale. Spostamenti all'interno del programma di ristrutturazione e manutenzione approvato dalla Giunta provinciale possono essere effettuati, su richiesta dell'azienda sanitaria, solo dopo l'approvazione da parte della Ripartizione provinciale Sanità. Se la Ripartizione non si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, questa è da intendersi accettata. Inoltre provvedimenti non contenuti nel programma di manutenzione approvato possono essere eseguiti entro il limite del dieci per cento delle somme assegnate per il corrente anno, se sono urgenti e necessari, nonché adeguatamente motivati in una comunicazione alla Ripartizione provinciale Sanità.13) 

(5)  Per i beni di cui al comma 3, numero 10), le aziende sanitarie presentano entro il 31 ottobre di ogni anno alla Ripartizione provinciale Sanità una richiesta di fabbisogno per l'anno successivo. I dettagliati programmi annuali sono predisposti in ordine prioritario d'acquisizione e devono essere finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano sanitario e predisposti secondo i criteri stabiliti dalla Ripartizione provinciale Sanità. Entro il 31 gennaio del relativo anno le aziende sanitarie forniscono i programmi dettagliati che, sentito il parere del Comitato provinciale per la programmazione sanitaria e previa approvazione da parte della Giunta provinciale, sono restituiti alle aziende sanitarie. Con il medesimo provvedimento alle aziende sanitarie vengono anche assegnati i necessari fondi a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio provinciale. I criteri di ripartizione sono stabiliti dalla Giunta provinciale. Per i beni indicati al comma 3, numero 10), lettera a), il cui valore unitario supera la soglia fissata dalla Giunta provinciale, devono essere predisposti distinti programmi d'acquisto, che potranno anche avere una valenza pluriennale. Spostamenti all'interno dei programmi d'acquisto approvati dalla Giunta provinciale possono essere effettuati, su richiesta dell'azienda sanitaria, solo dopo l'approvazione da parte della Ripartizione provinciale Sanità. Se la Ripartizione non si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, questa è da intendersi accettata. Inoltre provvedimenti non contenuti nei programmi d'acquisto approvati, possono essere eseguiti entro il limite del dieci per cento delle somme assegnate per il corrente anno, se sono urgenti e necessari, nonché adeguatamente motivati in una comunicazione alla Ripartizione provinciale Sanità.14) 

(6)  Per progetti di informatizzazione di particolare rilevanza a livello provinciale o in caso di particolari e motivate esigenze di natura tecnica, all'acquisto del materiale informatico può provvedere direttamente la Provincia.15) 

massimeDelibera N. 3919 del 13.09.1999 - Approvazione delle "direttive per l'amministrazione del patrimonio delle Aziende speciali Unità sanitarie locali" (modificata con deliberazione n. 4038 dell'8.11.2004 e con deliberazione n. 192 del 23.1.2006)
12)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.
13)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.
14)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.
15)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 10 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

Art. 17 (Il distretto sanitario di base)

(1)  Il distretto sanitario di base è una struttura tecnico-funzionale dell'unità sanitaria locale nella quale è assicurata in modo globale e unitario la continuità delle prestazioni di primo livello e di pronto intervento mediante un'unità operativa multidisciplinare.

(2)  Il regolamento dei servizi dell'unità sanitaria locale disciplina le attività e le modalità di organizzazione del lavoro delle unità operative di distretto, che deve comunque uniformarsi ai criteri del lavoro di gruppo, della programmazione unitaria delle attività e dell'integrazione con gli altri servizi dell'unità sanitaria locale, nonché con servizi privati convenzionati operanti nel distretto. Il regolamento, inoltre, deve prevedere la residenzialità degli operatori addetti in modo stabile all'unità operativa di distretto, tenendo conto delle esigenze complessive di funzionamento dell'unità sanitaria locale.

Art. 18 (Strutture ospedaliere)

(1)  Le strutture ospedaliere dell'unità sanitaria locale nell'ambito dell'autonomia tecnico-funzionale, salvo l'integrazione dipartimentale con i servizi specialistici e di base, sono regolate, in quanto applicabili, dalla legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, e dal decreto delegato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

(2)  Le strutture ospedaliere già costituite in enti ospedalieri secondo l'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, sono dotate di autonomia tecnico-funzionale.

(3) 16) 

(4)  Alla direzione delle strutture ospedaliere dotate di autonomia tecnico-funzionale è preposto un direttore sanitario con il compito di dirigere e coordinare, ai fini igienico-organizzativi, tutta l'attività ospedaliera, ivi compresa quella ambulatoriale, nonché un direttore amministrativo preposto alle attività economico-gestionali. Negli ospedali di 1° grado le funzioni di direttore sanitario sono esercitate da un primario ospedaliero nominato dal comitato di gestione della competente unità sanitaria locale.17) 

(5)  Il piano sanitario provinciale individua i presidi e servizi ospedalieri ivi compresi quelli aventi carattere multizonale.

16)
Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 18 della L.P. 5 gennaio 1984, n. 1.
17)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 12, comma 5, della L.P. 18 agosto 1988, n. 33.

Art. 19-2018)

18)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

TITOLO II
Procedure di programmazione

Art. 2119)

19)
Articolo abrogato dall'art. 4 della L.P. 5 gennaio 1984, n. 1.

Art. 22-2318) 

18)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 24 (Sistema informativo sanitario)

(1)  Per assicurare la realizzazione delle finalità del Servizio sanitario provinciale con il metodo della programmazione e secondo il criterio della corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici, la Provincia e le unità sanitarie locali provvedono ad organizzare, nell'ambito del sistema informativo provinciale, un sistema informativo sanitario.

(2)  Il sistema informativo sanitario è costituito dall'insieme delle attività e delle procedure aventi per scopo la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni riguardanti:

  1. la condizione di salute della popolazione e i fattori che determinano gli stati di malattia e di rischio;
  2. la consistenza delle strutture sanitarie e gli aspetti di funzionalità dei servizi in relazione all'andamento della domanda;
  3. gli aspetti economico-finanziari del funzionamento del sistema;
  4. l'articolazione e il funzionamento dei servizi in rapporto alle caratteristiche socio-demografiche della popolazione.

(3)  Il sistema informativo, quale strumento al servizio della politica sanitaria e della gestione delle risorse, nonché per lo sviluppo della partecipazione dei cittadini, si articola a livello provinciale e di unità sanitaria locale con funzioni e caratteristiche determinate nell'ambito della programmazione provinciale conseguente ai programmi specifici di cui al primo comma dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(4)  La realizzazione del sistema informativo viene attuata gradualmente in conformità ai contenuti ed agli indirizzi del piano sanitario nazionale e di quello provinciale.

(5)  I comuni sono tenuti a comunicare alle unità sanitarie locali competenti per territorio le notizie anagrafiche della popolazione, utili ai fini della programmazione sanitaria e per la gestione dei servizi sanitari. La Giunta provinciale provvede a predisporre un modello uniforme per la trasmissione dei dati.

TITOLO III
Le prestazioni di assistenza sanitaria

Art. 25 (Categorie di prestazioni)

(1)  Ai sensi del presente titolo, sotto la denominazione di prestazioni di assistenza sanitaria si intendono le attività sanitarie eseguite su richiesta e nell'interesse di persone singole, con esclusione quindi di quelle eseguite d'ufficio e prevalentemente nell'interesse della collettività o di gruppi di persone.

(2)  Le prestazioni di assistenza sanitaria si distinguono in prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale e le modalità di erogazione delle stesse sono dettate dal piano sanitario.

Art. 26 (Gli aventi diritto)

(1)  Gli aventi diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria sono quelli indicati nell'articolo 5 del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modifiche nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 27 (Livelli delle prestazioni)   delibera sentenza

(1)  I livelli delle prestazioni di assistenza sanitaria da erogare dal servizio sanitario provinciale sono quelli stabiliti dal piano sanitario provinciale, fatti salvi, comunque, i minimi fissati dal piano sanitario nazionale, come disposto dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 57 della stessa legge.

(2)  Fino a quando i livelli delle prestazioni di assistenza sanitaria non saranno determinati con le norme di cui al precedente comma, si applicano a riguardo le norme previste nell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con modifiche nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(3)  Sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore dei minorati, degli invalidi per causa di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili.

(3/bis)  Le tariffe relative alle prestazioni di cui al comma 3 vengono aggiornate annualmente dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Sanità  in base al tasso di inflazione a livello locale accertato nel mese di gennaio.20) 

(4)  Per quanto riguarda gli invalidi del lavoro, resta fermo quanto disposto dall'articolo 57, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

massimeDelibera 25 marzo 2014, n. 357 - Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative agli invalidi di guerra, di servizio e categorie assimilate per l'anno 2014
20)
Il comma 3/bis è stato inserito dall'art. 35 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1, e poi così sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.

Art. 28 (Strumenti di erogazione)

(1)  La Provincia e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze erogano le prestazioni di assistenza sanitaria in primo luogo attraverso le proprie strutture.

(2)  La Provincia e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze e tenuto conto della programmazione sanitaria provinciale, possono stipulare altresì convenzioni ai sensi dell'articolo 26, nonché degli articoli 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(3)  Le convenzioni di cui al comma precedente, devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dalla Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, in coerenza con gli schemi tipo nazionali ove previsti.

(4)  Per assicurare la completa assistenza sanitaria a tutta la popolazione, la legge provinciale di piano individua i servizi sanitari ospedalieri ed extraospedalieri che possono essere espletati da strutture convenzionate austriache ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197.

(5)  Fino alla stipulazione delle convenzioni di cui al presente articolo restano in vigore le relative convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, intendendosi subentrate la Provincia e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze e con decorrenza dal trasferimento dei relativi compiti, agli enti, istituti e gestioni, le cui competenze sono passate al Servizio sanitario provinciale.

Art. 29 (Forme di erogazione delle prestazioni)

(1)  Gli aventi diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria fruiscono delle prestazioni stesse in forma diretta presso le strutture proprie del Servizio sanitario provinciale, nonché presso quelle convenzionate, salvo quanto previsto con legge provinciale per eventuali forme di assistenza indiretta, ai sensi dell'articolo 5 del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 30 (Modalità di ammissione)

(1)  Agli aventi diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura, nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari dell'unità sanitaria locale e tenuto conto di quanto stabilito dai seguenti commi.

(2)  Per la scelta del medico generico e del pediatria di fiducia di cui alla relativa convenzione unica prevista dall'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli aventi diritto possono servirsi dei medici convenzionati operanti nell'ambito del distretto sanitario di base in cui essi hanno la loro residenza o dimora stabile, con il diritto di precedenza, in primo luogo, nei confronti dei medici residenti nello stesso comune e, in secondo luogo, nei confronti dei medici residenti in comune limitrofo, salvi i casi eccezionali espressamente previsti dalla menzionata convenzione.

Art. 31 (Associazione di volontariato assistenziali)

(1)  Le associazioni di volontariato di cui all'articolo 1, ultimo comma, convenzionate ai sensi dell'articolo 28, secondo comma, della presente legge, comprendono anche gli enti associativi di patronato e assistenza sociale, riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, aventi la finalità istituzionale di concorrere al conseguimento dei fini del Servizio sanitario provinciale, favorendo l'erogazione delle prestazioni assistenziali previste dalla presente legge.

TITOLO IV
Norme transitorie e finali

Art. 32-3718) 

18)
Abrogati dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 38

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActiona) Legge provinciale 16 dicembre 1994, n. 12
ActionActionb) Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 (1)
ActionActionc) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3
ActionActiond) Legge provinciale11 agosto 1998, n. 9
ActionActionTassa provinciale per il diritto allo studio universitario
ActionActionTassa automobilistica provinciale
ActionActionImposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA)
ActionAction(Altre disposizioni in materia di imposte e tributi)
ActionActionDisposizioni in materia di spesa
ActionActionAltre disposizioni
ActionActionTabella A e B 
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 4 aprile 2002, n. 10 —
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 25 agosto 2005, n. 39 
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1999, n. 7
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 29 giugno 2011 , n. 24
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 1 febbraio 2013, n. 4
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionb) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
ActionActionc) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActiond) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
ActionActione) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
ActionActionf) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
ActionActioni) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
ActionActionj) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
ActionActionk) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
ActionActionl) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
ActionActionm) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
ActionActiono) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
ActionActionp) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
ActionActionq) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
ActionActionr) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
ActionActions) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
ActionActiont) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
ActionActionu) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
ActionActionv) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
ActionActionv) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
ActionActionx) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
ActionActiony) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
ActionActionz) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
ActionActiona') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
ActionActionb') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
ActionActionc') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
ActionActiond') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
ActionActionf) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
ActionActionh) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3 
ActionActioni) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
ActionActionn) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21 
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
ActionActionq) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
ActionActions) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
ActionActiont) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30 —
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
ActionActionw) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
ActionActionx) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10 
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
ActionActionz) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
ActionActionz) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
ActionActiona') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
ActionActionb') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
ActionActionc') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
ActionActiond') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
ActionActione') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
ActionActionf') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
ActionActiong') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
ActionActionh') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11 —
ActionActioni') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
ActionActionj') Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2013, n. 16
ActionActionk') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30
ActionActionl') Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 34
ActionActionm') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2013, n. 37
ActionActionn') Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
ActionActiono') Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 24 dicembre 1975, n. 55
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1982, n. 28
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1984, n. 2
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1988, n. 29
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 novembre 1989, n. 29 
ActionActiong) Legge provinciale13 gennaio 1992, n. 1 
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE12
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 10 —
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 febbraio 1998, n. 4 —
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 luglio 1998, n. 19
ActionActionl) Legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 15 maggio 2007, n. 33
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2007, n. 37
ActionActiono) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2012, n. 46
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionA
ActionActionB
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1979, n. 9
ActionActionArticolo unico
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1979, n. 14
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1979, n. 14
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1982, n. 29
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1983, n. 2
ActionActionArt. 1-5.   
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7   
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 14 giugno 1983, n. 16
ActionActione) Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 (2)
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 gennaio 2005, n. 163
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionA Masi chiusi
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1960, n. 42
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 26 marzo 1982, n. 10
ActionActionc) Legge provinciale28 novembre 2001, n. 17
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 maggio 2006, n. 19
ActionActionB Interventi a favore dell' agricoltura
ActionActiona) Legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4
ActionActionb) Legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24
ActionActionc) Legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30
ActionActiond) Legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83 —
ActionActione) Legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1
ActionActionf) Legge provinciale 11 novembre 1974, n. 20
ActionActiong) Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2
ActionActionh) Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58
ActionActioni) Legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12
ActionActionj) Legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24
ActionActionCAPO I (Prestiti di conduzione)
ActionActionCAPO II (Contributi integrativi FEOGA)
ActionActionCAPO III (Sperimentazione)
ActionActionCAPO IV (Direttive CEE)
ActionActionCAPO V (Sanzioni amministrative)
ActionActionCAPO VI (Fecondazione artificiale)
ActionActionCAPO VII (Pareri tecnico-economici)
ActionActionCAPO VIII (Comunità montane)
ActionActionCAPO IX (Credito di assunzione)
ActionActionCAPO X Disposizioni finali
ActionActionk) Legge provinciale 3 novembre 1981, n. 29
ActionActionl) Legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8
ActionActionm) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1986, n. 7 
ActionActionn) Legge provinciale 10 dicembre 1987, n. 31
ActionActiono) Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5
ActionActionp) Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23 —
ActionActionq) Legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18
ActionActionr) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11
ActionActions) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7 
ActionActionl') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 febbraio 1997, n. 2
ActionActionC Bonifica e ricomposizione fondiaria
ActionActionD Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
ActionActionE Zootecnia
ActionActionF Igiene dei prodotti alimentari
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionA Provvidenze per l' ecomonia in generale
ActionActiona) Legge provinciale 2 marzo 1973, n. 10
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4   
ActionActionArt. 5
ActionActionb) Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79 
ActionActionc) Legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 
ActionActiond) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9 
ActionActione) Legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44
ActionActionf) Legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8
ActionActiong) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4
ActionActionh) Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2008, n. 15
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 54
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2008 , n. 71
ActionActionl) Legge provinciale 5 luglio 2011 , n. 5
ActionActionm) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4
ActionActionB Difesa dei consumatori
ActionActionC Disposizioni varie
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2025
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 102
ActionActionAllegato
ActionAction1. AMBITO DI APPLICAZIONE
ActionAction2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ActionAction3. ESAME E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
ActionAction4. ENTITÀ DEL FINANZIAMENTO
ActionAction5. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
ActionAction6. CONTROLLI
ActionActionNORMA TRANSITORIA
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 108
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 112
ActionActionAllegato
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 115
ActionAction Delibera 11 febbraio 2014, n. 144
ActionAction Delibera 18 febbraio 2014, n. 172
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 187
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 196
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 211
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 217
ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 268
ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 286
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 292
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 293
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 317
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 318
ActionAction Delibera 25 marzo 2014, n. 357
ActionAction Delibera 1 aprile 2014, n. 361
ActionAction Delibera 15 aprile 2014, n. 438
ActionAction Delibera 15 aprile 2014, n. 450
ActionAction Delibera 29 aprile 2014, n. 484
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 540
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 541
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 542
ActionAction Delibera 20 maggio 2014, n. 577
ActionAction Delibera 27 maggio 2014, n. 590
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 660
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 663
ActionActionAllegato A
ActionActionBando per la presentazione dei progetti di servizio civile volontario provinciale
ActionAction2. Presentazione dei progetti presso l’ufficio provinciale competente:
ActionAction3. Progetti ammissibili:
ActionAction4. Criteri per l’approvazione dei progetti:
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 658
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 687
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 688
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 691
ActionAction Delibera 1 luglio 2014, n. 771
ActionAction Delibera 1 luglio 2014, n. 817
ActionActionAllegato A
ActionActionCapo I: Misure ai sensi del piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
ActionActionCapo II: Obblighi e divieti che vanno oltre il piano di azione nazionale
ActionActionCapo III: Controlli
ActionAction Delibera 8 luglio 2014, n. 861
ActionActionAllegato A
ActionActionPremessa
ActionActionCriteri ed indicazioni
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 889
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 895
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 920
ActionAction Delibera 29 luglio 2014, n. 938
ActionAction Delibera 5 agosto 2014, n. 964
ActionAction Delibera 2 settembre 2014, n. 1041
ActionAction Delibera 9 settembre 2014, n. 1060
ActionAction Delibera 7 ottobre 2014, n. 1181
ActionAction Delibera 14 ottobre 2014, n. 1188
ActionAction Delibera 14 ottobre 2014, n. 1216
ActionAction Delibera 21 ottobre 2014, n. 1242
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1248
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1302
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1304
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1308
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1309
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1315
ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1366
ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1388
ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1370
ActionAction Delibera 25 novembre 2014, n. 1421
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1525
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1528
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1530
ActionAction Delibera 16 dicembre 2014, n. 1547
ActionAction Delibera 23 dicembre 2014, n. 1579
ActionAction Delibera 23 dicembre 2014, n. 1599
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction Delibera 23 gennaio 2012, n. 75
ActionAction Delibera 9 gennaio 2012, n. 18
ActionAction Delibera 23 gennaio 2012, n. 110
ActionAction Delibera 6 febbraio 2012, n. 164
ActionAction Delibera 6 febbraio 2012, n. 194
ActionAction Delibera 13 febbraio 2012, n. 203
ActionAction Delibera 27 febbraio 2012, n. 288
ActionAction Delibera 5 marzo 2012, n. 326
ActionAction Delibera 12 marzo 2012, n. 341
ActionAction Delibera 19 marzo 2012, n. 385
ActionAction Delibera 19 marzo 2012, n. 409
ActionAction Delibera 26 marzo 2012, n. 474
ActionAction Delibera 7 maggio 2012, n. 630
ActionAction Delibera 14 maggio 2012, n. 690
ActionAction Delibera 21 maggio 2012, n. 762
ActionAction Delibera 29 maggio 2012, n. 794
ActionAction Delibera 4 giugno 2012, n. 819
ActionAction Delibera 4 giugno 2012, n. 823
ActionAction Delibera 25 giugno 2012, n. 925
ActionAction Delibera 2 luglio 2012, n. 999
ActionAction Delibera 2 luglio 2012, n. 1008
ActionAction Delibera 9 luglio 2012, n. 1066
ActionAction Delibera 16 luglio 2012, n. 1113
ActionAction Delibera 16 luglio 2012, n. 1114
ActionAction Delibera 23 luglio 2012, n. 1134
ActionAction Delibera 23 luglio 2012, n. 1135
ActionAction Delibera 17 agosto 2012, n. 1214
ActionAction Delibera 27 agosto 2012, n. 1220
ActionAction Delibera 27 agosto 2012, n. 1250
ActionActionAllegato
ActionActionAmbito di applicazione
ActionActionFinalità
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionCondizioni di partecipazione
ActionActionTermine di presentazione della domanda
ActionActionDomanda e documentazione
ActionActionAree tematiche e criteri di valutazione
ActionActionCommissione di valutazione
ActionActionUtilizzo degli elaborati scientifici premiati
ActionActionLiquidazione
ActionAction Delibera 27 agosto 2012, n. 1283
ActionAction Delibera 3 settembre 2012, n. 1299
ActionAction Delibera 10 settembre 2012, n. 1324
ActionAction Delibera 10 settembre 2012, n. 1361
ActionAction Delibera 17 settembre 2012, n. 1397
ActionAction Delibera 17 settembre 2012, n. 1406
ActionAction Delibera 24 settembre 2012, n. 1426
ActionAction Delibera 24 settembre 2012, n. 1427
ActionAction Delibera 24 settembre 2012, n. 1435
ActionAction Delibera 1 ottobre 2012, n. 1456
ActionAction Delibera 22 ottobre 2012, n. 1541
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1608
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1611
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1612
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1613
ActionAction Delibera 26 novembre 2012, n. 1757
ActionAction Delibera 26 novembre 2012, n. 1758
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1768
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1798
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1802
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1814
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1816
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1817
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1820
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