In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 28/02/2015

b) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 211)
Disciplina di professioni turistiche

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 11 dicembre 2012, n. 50.

Art. 7 (Esoneri)

(1) È esonerato dall’obbligo di possedere l’abilitazione professionale e di presentare la segnalazione certificata di inizio attività:

  1. chi, in qualità di socio di associazioni ed organizzazioni operanti senza scopi di lucro con finalità ricreative, sportive, culturali, religiose o sociali, svolge non professionalmente e senza compenso le attività di cui alla presente legge esclusivamente in favore dei soci o degli appartenenti alle associazioni o organizzazioni stesse, nell’osservanza delle norme provinciali in materia di agenzie di viaggio e turismo;
  2. chi svolge, in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggio e turismo, attività di accoglienza e accompagnamento da e per stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;
  3. chi svolge le attività di cui alla presente legge alle dipendenze di amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato, allorché tali attività siano direttamente rese in favore delle stesse amministrazioni;
  4. chi, in qualità di dipendente delle organizzazioni turistiche di cui alla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, o dell'Agenzia 'Alto Adige Marketing' o facendo parte di un'associazione iscritta al registro del volontariato (ONLUS) o di una società cooperativa accompagna ospiti nelle visite delle località site nel proprio territorio di competenza. Il comune territorialmente competente rilascia l'abilitazione alle associazioni senza scopo di lucro e alle società cooperative a condizione che il loro statuto e la loro attività corrispondano ai principi del volontariato e del legame con il territorio e che la loro attività persegua lo scopo della valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico e storico; in caso contrario l'autorizzazione è ritirata; 4)
  5. 5)6)
4)
La lettera d) dell'art. 7, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 8, comma 3, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
5)
La Corte costituzionale con sentenza del 10 dicembre 2013, n. 311 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera b), art. 7, comma 1, lettere d) ed e), e 13, comma 2, della L.P. 5 dicembre 2012, n. 21.
6)
La lettera e) dell'art. 7, comma 1, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera f), della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionA Mercato del lavoro
ActionActionB Collocamento dei lavoratori
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1983, n. 49 —
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 ottobre 1996, n. 36
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 30 agosto 2001, n. 49
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 1 
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 giugno 2007, n. 38
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42
ActionActionArt. 1 (Definizione ed accertamento dello stato di disoccupazione)
ActionActionArt. 2 (Verifica dello stato di disoccupazione)
ActionActionArt. 3 (Perdita e conservazione dello stato di disoccupazione)
ActionActionArt. 4 (Ulteriori condizioni di perdita dello stato di disoccupazione)
ActionActionArt. 5 (Sospensione dello stato di disoccupazione)
ActionActionArt. 6 (Mercato del lavoro e immediata disponibilità al lavoro)
ActionActionArt. 7 (Congruità dell’offerta di lavoro)
ActionActionArt. 8 (Part-time)
ActionActionArt. 9 (Assistenze familiari)
ActionActionArt. 10 (Persone disabili)
ActionActionArt. 11 (Borsa lavoro)
ActionActionArt. 12 (Scheda anagrafica e professionale)
ActionActionArt. 13 (Entrata in vigore)
ActionActionArt. 14 (Abrogazione)
ActionActionC Orientamento professionale
ActionActionD Tutela tecnica del lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionA Organizzazioni turistiche
ActionActionB Provvidenze per il settore alberghiero
ActionActionC Agenzie di viaggio
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 20 febbraio 2002, n. 3 —
ActionActionb) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico