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In vigore al: 28/02/2015

f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 41)
Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica

1)
Pubblicata nel B.U. Del 12 luglio 2011, n. 28.

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento luminoso e il conseguente risparmio energetico ai fini della conservazione e valorizzazione dell’ambiente nonché degli equilibri ecologici e della tutela della salute dei cittadini.

(2) A tal fine si intende per inquinamento luminoso ogni forma di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolar modo se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte.

(3) Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta provinciale fissa entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, i criteri per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica nonché per il graduale adeguamento degli impianti pubblici esistenti. Entro un anno dall'approvazione della deliberazione di cui al presente comma i comuni elaborano il piano per  l’adeguamento degli impianti pubblici esistenti.

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici”)

(1) Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “o per le varianti alle stesse”.

(2) Al comma 6 dell’articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Fatto salvo il rispetto del vincolo paesaggistico, non trova applicazione il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16.”

(3) Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

“5. Il concessionario di un impianto di utilizzazione dell’acqua è tenuto a mantenere gli impianti secondo standard tecnologici tali da garantire costantemente il buon funzionamento e la loro tenuta in modo che non possano costituire pericolo.”

(4) Il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 6, l’utente di acqua pubblica che intende apportare varianti ad una derivazione già riconosciuta o concessa ne fa richiesta al competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia.”

(5) Il comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Si considerano varianti sostanziali quelle modificazioni che riguardano l’aumento, anche se solo in singole fasi del periodo di utilizzo, della quantità d’acqua concessa o riconosciuta, l’estensione del periodo di utilizzo e lo spostamento del punto di presa o del punto di restituzione. Alle varianti sostanziali si applicano tutte le disposizioni concernenti le nuove concessioni.”

(6) I commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“3. La richiesta di variante sostanziale relativa a domande di derivazione in corso di istruttoria è considerata, a tutti gli effetti, domanda nuova, sostitutiva della precedente.

4. Sono autorizzate dal competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia le seguenti varianti relative a:

  1. costruzione, risanamento o migliorie di impianti di captazione di acque superficiali;
  2. costruzione o risanamento di parti di impianti idroelettrici e di impianti di approvvigionamento idropotabile pubblico, fatta eccezione per la rete distributiva e gli allacciamenti agli edifici civili. L’autorizzazione è rilasciata, sentita la conferenza di servizi di cui all’articolo 3, comma 6. L’autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta, fatti salvi la procedura VIA, ove prevista, e il parere della commissione edilizia.”

(7) Il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Il competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia rilascia un parere vincolante per la costruzione o l’ampliamento di serbatoi di accumulo superiori a 5.000 metri cubi.”

(8) Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“6. Sono preventivamente comunicate al competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia unicamente le varianti relative a:

  1. macchinari destinati alla produzione dell’energia elettrica;
  2. estensione della superficie irrigua, della zona di approvvigionamento della rete potabile pubblica e della superficie interessata dall’innevamento programmato, senza aumento dell’acqua derivata, qualora siano adottate misure finalizzate al risparmio dell’acqua o al più razionale utilizzo dell’acqua o che comportino modifiche inerenti le tecniche di irrigazione o innevamento programmato.”

(9) Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è inserito il seguente articolo:

“Art. 15/bis (Accesso ai dati)

1. Per garantire la necessaria informazione e consulenza, i comuni e - per i propri soci e iscritti - le associazioni di categoria, le cooperative e i consorzi del settore agricolo possono accedere ai dati inerenti alle derivazioni d’acqua trattati dalla Provincia autonoma di Bolzano.”

(10) Il comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è così sostituito:

[“1. Ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico, tutte le concessioni alla loro scadenza sono rinnovate per un periodo di 30 anni, fatta salva la fissazione di un termine più breve ai fini dell’esame di misure necessarie al buon regime delle acque, a condizione che sussistano i seguenti presupposti: non osti un superiore interesse pubblico, persistano i fini della derivazione e l’utenza sia in esercizio e non sia contraria al buon regime delle acque, gli impianti siano conformi allo stato della tecnica e, in caso di acquedotti potabili, il comune acconsenta alla continuazione dell’esercizio ai sensi dell’articolo 13 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche.”] 2)

2)
L’art. 16, comma 1, della L.P. 30 settembre 2005, n. 7, è stato prima sostituito dall’art. 2, comma 10, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4, e poi dall’art. 24, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15. Infine è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 7 maggio 2012, n. 114.

Art. 3 (Accorpamento di concessioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico)  delibera sentenza

[(1) Ai fini di migliorare lo stato di qualità ambientale dei corsi d’acqua interessati, i titolari di due o più concessioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico esistenti, relative ad impianti consecutivi, possono richiedere l’accorpamento delle stesse.] 3)

(2) Qualora l’accorpamento delle concessioni non comporti lo spostamento del punto di presa dell’impianto più a monte e del punto di restituzione dell’impianto più a valle e non comporti l’estensione del periodo di utilizzo, l’accorpamento di cui al comma 1 è autorizzato dal competente assessore provinciale ovvero dalla Giunta provinciale, qualora almeno una delle concessioni accorpate sia una concessione di grande derivazione a scopo idrolettrico.

[(3) I disciplinari e i decreti di concessione delle singole concessioni accorpate vengono sostituiti da un unico disciplinare e da un unico decreto di concessione. Quale termine di scadenza delle concessioni accorpate è fissata la scadenza della concessione accorpata con la durata residua più lunga.] 3)

massimeDelibera 27 agosto 2012, n. 1220 - Grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - espletamento di gare ad evidenza pubblica ed archivazione di domande
3)
I commi 1 e 3 dell’art. 3 della L.P. 21 giugno 2011, n. 4 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza della Corte costituzionale del 7 maggio 2012, n. 114.

Art. 4 (Domande inevase)

(1) Le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 8, della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, si applicano anche alle domande ancora inevase, presentate antecedentemente al 2 agosto 2006. Qualora per la medesima procedura siano presentate più domande, si considera la data di presentazione della prima domanda di concessione.

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, “Disposizioni sulle acque”)

(1) Il comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

[“4. Gli enti locali, anche in forma associata, possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all’esercizio dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione esclusivamente a consorzi, a società a prevalente o totale partecipazione pubblica, alle comunità comprensoriali costituite ai sensi della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, o al comune sede di impianto. Nel caso di scioglimento di consorzi, la proprietà delle opere e degli impianti di interesse sovracomunale di cui al comma 1, lettera a), va trasferita a titolo gratuito ad una delle forme di collaborazione definite dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2 o al comune sede di impianto.”] 4)

(2) Il comma 4 dell’articolo 18 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

“4. I documenti grafici indicanti l'estensione delle aree di tutela dell'acqua potabile sono trasmessi: ai gestori degli acquedotti, all’azienda sanitaria, alla Ripartizione provinciale Foreste ed alla Ripartizione provinciale Sviluppo del territorio, all’organizzazione degli agricoltori più rappresentativa a livello locale ed ai comuni interessati, i quali informano i proprietari dei fondi interessati e pubblicano i documenti grafici all'albo pretorio per 30 giorni. La Ripartizione provinciale Sviluppo del territorio provvede d'ufficio all’inserimento delle aree di tutela nel piano urbanistico comunale.”

(3) Il comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis e al comma 2, gli scavi e i prelievi di acqua sotterranea, anche a scopo di abbassamento dell’acqua sotterranea, nonché la produzione di calore tramite acque sotterranee sono autorizzati o concessi dall’assessore competente.”

(4) Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Le sonde geotermiche in falda per la produzione di calore senza prelievo d’acqua sono realizzate secondo le procedure e le direttive tecniche stabilite dalla Giunta provinciale.“ 5)

(5) Il comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Sono esenti da autorizzazione o concessione gli scavi temporanei non destinati direttamente al prelievo o all’utilizzo dell’acqua, quali trivellazioni di sondaggio eseguite allo scopo di indagini geologiche o idrogeologiche, oppure gli scavi risultanti dalla costruzione di opere ed impianti o da lavori di movimento terra, nonché abbassamenti dell’acqua sotterranea con una quantità d’estrazione d’acqua inferiore a 50 litri al secondo, autorizzati dal sindaco del comune competente.”

(6) Il comma 3 dell’articolo 20 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Le trivellazioni di assaggio e gli abbassamenti dell’acqua sotterranea sono autorizzati dall’assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche.”

(7) Il comma 2 dell’articolo 31 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

„2. Per gli scarichi di cui al comma 1 può essere richiesta un’indagine idrogeologica preventiva, qualora la situazione idrogeologica non sia già nota.”

(8) Al comma 3 dell'articolo 34 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è aggiunto il seguente periodo: “Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i casi in cui, in base alla conformazione del terreno e del basso potenziale di inquinamento, sono prescritti sistemi semplificati di smaltimento individuali.”

4)
L'art. 5, comma 4, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8, è stato prima sostituito dall'art. 14, comma 8, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4, e poi dall'art. 5, comma 1, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4. Infine è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 7 maggio 2012, n. 114.
5)
L'art. 19, comma 1/bis, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8, è stato inserito dall'art. 5, comma 4, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4, e poi così sostituito dall'art. 25, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15. Con sentenza della Corte costituzionale del 7 maggio 2012, n. 114, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, “Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica”)

(1) Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, il secondo periodo è così sostituito: “Non sono dovuti canoni annui inferiori all’ammontare di 50,00 euro.”

(2) Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, il secondo periodo è così sostituito: “Non sono dovuti canoni annui inferiori all’ammontare di 50,00 euro.”

Art. 7 (Norma transitoria)

(1) La modifica dell’articolo 9, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, introdotta dall’articolo 20, comma 1, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, si applica ai contributi concessi ad enti pubblici dopo il 1° gennaio 2011.

Art. 8 (Divieto di cumulo dei contributi)  

(1) Il divieto di cumulo di contributi o di  agevolazioni di cui all’articolo 2, comma 6, della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, non si applica alle domande presentate antecedentemente all’entrata in vigore della medesima legge.

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1) Dopo la lettera d) del comma 4 dell’articolo 44-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“e) nelle aziende aventi sede legale e principale in Alto Adige, produttrici di articoli di marca con fatturato e quota di esportazione superiore alla media provinciale, che realizzano uno spazio espositivo per inscenare i propri prodotti. La superficie di vendita non può essere superiore a 500 metri quadrati e ad un quinto dell’area espositiva. È consentito il commercio al dettaglio per un prodotto con il marchio dell'azienda ovvero delle aziende associate nonché per prodotti non propri per un massimo del 10%, calcolato sui prodotti dell'offerta merceologica della struttura di vendita.”

(2) L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 85 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito: “La sanzione pecuniaria corrisponde al 25 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all’articolo 73 per le destinazioni d’uso di cui all’articolo 75, comma 2, lettere a), b), c) e g). Per le destinazioni d’uso di cui all’articolo 75, comma 2, lettere d) ed e), nonché per la volumetria sotterranea la sanzione pecuniaria corrisponde al 10 per cento del costo di costruzione di cui all’articolo 73.”

(3) Dopo il comma 17 dell'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“17/bis. Nella cubatura dei fabbricati rurali annessi alla sede dell'azienda agricola esistenti al 1° gennaio 2011 il coltivatore diretto può realizzare, nella misura strettamente necessaria, locali esclusivamente per la sistemazione temporanea di lavoratori stagionali. Le relative norme igieniche vanno rispettate. Per i lavori necessari è necessaria la denuncia di inizio di attività edilizia di cui all'articolo 132. Rimane comunque ferma la destinazione originaria del fabbricato aziendale rurale. La Giunta provinciale può prevedere con propria deliberazione i criteri per l'individuazione della misura necessaria.”

(4) L’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 127 (Attuazione delle direttive 2010/31/UE e 2009/28/CE e interventi sugli edifici)

1. In attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, gli edifici devono essere progettati e realizzati in tutte le loro parti in modo tale da garantire, allo stato tecnologico attuale, le prestazioni energetiche determinate dalla Giunta provinciale. I requisiti di prestazione energetica sono da garantire per gli edifici di nuova costruzione, compresa la demolizione e ricostruzione, e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti. Non sono invece richiesti per gli edifici sotto tutela storico-artistica o tutela degli insiemi, se in contrasto con le esigenze di tutela della particolarità e dell’aspetto di questi edifici. 6)

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta provinciale stabilisce le caratteristiche tecnico-costruttive degli edifici e delle loro parti e la quota minima d’uso di energia da fonti rinnovabili atta a garantire le prestazioni energetiche. La determinazione di tali parametri si riferisce al corretto uso dell’edificio in relazione alle concrete esigenze, in particolare di riscaldamento, acqua calda, raffreddamento, aerazione ed illuminazione. Tenuto conto delle soluzioni tecniche possibili e della congruità economica, per gli edifici esistenti possono essere definiti requisiti diversi rispetto a quelli richiesti per gli edifici di nuova costruzione; dall’applicazione dei requisiti di prestazione energetica possono essere esclusi determinati tipi di edifici, in considerazione del loro utilizzo particolare o limitato nel tempo, delle loro modeste dimensioni o del loro ridotto fabbisogno di energia. Nel rispetto del quadro generale di cui alle direttive 2010/31/UE e 2009/28/CE, la Giunta provinciale definisce il metodo di calcolo delle prestazioni energetiche nonché la forma e i contenuti del certificato energetico.

3. La Giunta provinciale promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, l’impiego di energie rinnovabili e la riqualificazione energetica, anche oltre i livelli minimi, nonché la riqualificazione urbanistica ed il miglioramento di aree urbane con funzioni eterogenee caratterizzate da fenomeni di degrado.  Le misure rispettano le esigenze di tutela dei beni culturali, del paesaggio e dell’ambiente, le condizioni climatiche e locali, differenziando tra gli insediamenti di carattere urbano e rurale, e la necessità di integrare il sistema infrastrutturale. A tale scopo la Giunta provinciale disciplina, anche tramite misure di semplificazione amministrativa, possibilità edificatorie aggiuntive e semplificazioni nelle modifiche della destinazione d'uso ed emana specifiche regolamentazioni sui contributi di concessione, sugli obblighi di convenzionamento e sui vincoli; ciò anche in deroga alla presente legge e alla legge sull’edilizia abitativa agevolata nonché ai vigenti strumenti di pianificazione. L’ampliamento di edifici già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data e destinati prevalentemente ad uso residenziale può essere autorizzato in misura non superiore al 20 per cento della cubatura esistente e comunque fino a 200 metri cubi, purché l’intero edificio corrisponda almeno allo standard CasaClima C o, in caso di demolizione e ricostruzione, allo standard CasaClima A.

4. La certificazione della prestazione energetica è effettuata dall'amministrazione provinciale o da altre istituzioni o da professionisti qualificati ai sensi delle prescrizioni della Giunta provinciale. Se in sede di certificazione viene accertato che gli interventi eseguiti secondo il presente articolo non rispettano i requisiti di prestazione energetica, si applica l’articolo 83.

5. La realizzazione di nuovi impianti e l’esecuzione di opere per il contenimento dei consumi energetici e per l’impiego di energia da fonti rinnovabili sono esenti dal contributo sul costo di costruzione. Se eseguiti su edifici già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data, i nuovi impianti o opere non sono considerati ai fini del calcolo della cubatura.

[6. Ai fini dell’isolamento termico degli edifici già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data, è possibile derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici e alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile.] 7)

[7. La Giunta provinciale definisce le caratteristiche tecniche delle verande la cui costruzione vale come misura per l'utilizzo di energia solare ai sensi del comma 5. A tale fine si può derogare alle distanze tra edifici, alle distanze dai confini nonché all'indice di area coperta previsti nel piano urbanistico o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile e purché la distanza verso il confine di proprietà non sia inferiore alla metà dell'altezza della facciata della veranda.] 7)

8. Salvi i casi in cui la legge prevede scale di sicurezza esterne, i giroscale con i quali viene superato più di un livello rispetto alla quota dell'entrata devono essere eseguiti in forma di vani distributivi chiusi.”

(5) Dopo il comma 1 dell’articolo 128/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Sulla p.ed. 2405 C.C. Maia e sulla parte della p.ed. 3893, sempre C.C. Maia, ove insiste l’albergo delle Terme, la cubatura edilizia massima ammessa è fissata in 8,2 m3/m2. La sopraelevazione massima dell’edificio esistente non può superare un piano. Per la predetta area va redatto un piano di attuazione, da approvare dalla Giunta provinciale con la procedura di cui all’articolo 47, comma 4. Sono ammessi solamente esercizi ricettivi ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.”

(6) Dopo l’articolo 128-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 128/quater (Misure per il superamento della crisi finanziaria ed economica)

1. Nello spirito della comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 sulla proroga del quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria e della relativa misura d'implementazione nazionale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 del 18 gennaio 2011, i termini di cui all’articolo 72, che vengono a scadere durante il periodo di riferimento dell’attuale crisi, sono sospesi, su richiesta dell’interessato, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i termini già scaduti nello stesso periodo di riferimento, l’interessato è rimesso in termini per gli effetti della predetta sospensione, su domanda da presentarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

(7) Dopo l’articolo 128/quater della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente articolo:

“Art. 128/quinquies (Centro sportivo Laives)

1. Nel comune di Laives può essere prevista ai sensi dell’articolo 21 una zona per il centro sportivo, destinata alle necessarie strutture per la pratica sportiva e per lo svolgimento di manifestazioni sportive nonché a strutture scolastiche. Nella zona possono inoltre essere previste strutture per attività commerciali e terziarie anche in deroga all’articolo 15, comma 4. Le strutture devono essere definite nel Piano urbanistico comunale. La superficie massima per il commercio al dettaglio è 7.000 m².”

(8) Le disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 85 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, trovano applicazione in relazione a tutti i provvedimenti non ancora definitivi che abbiano ad oggetto l’applicazione delle relative sanzioni, così come per tutti i provvedimenti relativamente ai quali al momento dell’entrata in vigore della presente legge siano pendenti controversie giuridiche.

6)
È stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in merito all’alinea 1 del comma 4 dell’art. 9 della L.P. 21 giugno 2011, n. 4 con sentenza della Corte costituzionale del 7 maggio 2012, n. 114.
7)
Gli alinea 6 e 7 del comma 4 dell’art. 9 della L.P. 21 giugno 2011, n. 4 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza della Corte costituzionale del 7 maggio 2012, n. 114.

Art. 10 (Autobus alimentati ad idrogeno)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere, per un importo complessivo non superiore a 9 milioni di euro, le procedure di gara per l’acquisto, la messa in servizio in via sperimentale sul territorio provinciale e la manutenzione di cinque autobus alimentati ad idrogeno, a condizione che la Commissione dell’Unione Europea concorra al finanziamento degli oneri connessi in misura non inferiore al 31 per cento della spesa complessiva sulla base della decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1639/2006/CE, istitutiva di un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013), pubblicata nella G.U.C.E. 9 novembre 2006, n. L310. 8)

8)
L'art. 10, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 28, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 11 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogati:

  1. il comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, aggiunto dall’articolo 15, comma 1, della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1;
  2. il comma 3 dell’articolo 1/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, aggiunto dall’articolo 7, comma 1, della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1;
  3. l’articolo 8 della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, con reviviscenza dell’articolo 4/bis della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, come inserito dall'articolo 21 della legge provinciale 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 12 (Disposizione finanziaria)

(1) La presente legge non comporta maggiori spese per l’esercizio finanziario 2011.

(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

 

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ActionAction16/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1976, n. 16
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ActionAction25/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19
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ActionAction31/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 marzo 1976, n. 21
ActionAction09/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 aprile 1976, n. 22
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ActionAction29/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 aprile 1976, n. 25
ActionAction07/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 maggio 1976, n. 27
ActionAction11/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 maggio 1976, n. 29
ActionAction13/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 maggio 1976, n. 30
ActionAction28/05/1976 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 maggio 1976, n. 32 —
ActionAction23/06/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1976, n. 33
ActionAction06/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 luglio 1976, n. 34
ActionAction08/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1976, n. 35
ActionAction20/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 luglio 1976, n. 36
ActionAction23/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 luglio 1976, n. 37
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