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In vigore al: 28/02/2015

Delibera N. 3944 del 07.09.1998
Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione e la gestione di centri di recupero dell'avifauna autoctona (modificati con delibera n. 4723 del 3.11.1999)

Allegato

Criteri e modalità ai fini della concessione di contributi per la realizzazione e la gestione di centri di recupero dell'avifauna autoctona

 
1) Beneficiari dei contributi
Le persone, che sono autorizzate ai sensi dell'articolo 19, comma 3 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, alla realizzazione ed alla gestione di centri di recupero dell'avifauna autoctona e che hanno particolare conoscenza in questo settore quale faunista, veterinario o falconiere abilitato, possono beneficiare di contributi previsti dal comma 6-bis dello stesso articolo.
 
2) Documentazione
Per poter beneficiare dei contributi è necessaria la presentazione di una domanda redatta su carta bollata e contenente anche la data ed il numero della autorizzazione per la realizzazione e la gestione del centro di recupero dell'avifauna autoctona.
Qualora l'oggetto della domanda di concessione di un contributo è rappresentata dalla realizzazione di un centro di recupero dell'avifauna autoctona, alla domanda deve essere allegata inoltre:

- una descrizione delle opere in programma;

- il preventivo di spesa in riferimento alle opere in programma;

- una copia della concessione o dell'autorizzazione edilizia in quanto necessaria per l'esecuzione dei lavori in programma.

Qualora l'oggetto della domanda di concessione di un contributo è rappresentato dalla gestione di un centro di recupero dell'avifauna autoctona, alla domanda deve essere allegata inoltre:

- una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente accompagnata dall'indicazione nelle singole voci delle spese effettivamente sostenute, salvo che la domanda di concessione di un contributo si riferisce alla gestione di un nuovo impianto;

- una relazione sulle attività in programma nell'anno di riferimento accompagnata dal relativo preventivo di spesa;

- la dichiarazione di non aver richiesto o percepito altre agevolazioni di qualsiasi genere per le stesse finalità presso altri enti.

 
3) Termine per la presentazione della domanda
La domanda accompagnata dalla documentazione di cui al punto 2 deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e comunque prima dell'inizio dei lavori, qualora venga richiesto un contributo per la realizzazione di un centro di recupero dell'avifauna autoctona.
 
4) Istruttoria della domanda
La domanda e la documentazione necessaria devono essere presentate presso l'Ufficio provinciale caccia e pesca della Ripartizione foreste.
In caso di domanda incompleta il Direttore dell'Ufficio provinciale caccia e pesca sollecita per iscritto la presentazione dei documenti o dati mancanti fissando un termine comunque non superiore a 15 giorni.
L'Ufficio provinciale caccia e pesca procede alla verifica sull'ammissibilità a contributo delle spese preventivate nonché alla valutazione della loro congruità anche in relazione alle attività svolte nell'anno precedente, qualora non trattasi di domanda di contributo per la gestione di un centro di recupero dell'avifauna autoctona di nuova costituzione.
Nella valutazione della congruità delle spese preventivate per la costruzione e la manutenzione delle chiudende, l'Ufficio provinciale caccia e pesca deve attenersi agli importi contenuti nell'elenco ufficiale dei prezzi tenuto dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 2 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23.
 
5) Attività ammesse a contributo
Sono ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 19, comma 6-bis, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le attività in riferimento alla:

1. realizzazione di un centro di recupero dell'avifauna autoctona, le spese riconosciute ammissibili a finanziamento per la costruzione di:

a) chiudende;

b) ricoveri per uccelli e voliere;

c) segnaletica ed insegne;

d) strutture tecniche per visita e cura di uccelli feriti.

 

2. gestione di un centro di recupero dell'avifauna autoctona, le spese rico-nosciute ammissibili a finanziamento per:

a) la manutenzione di chiudende;

b) l'acquisto di attrezzature varie necessarie, il pagamento dei premi assicurativi e delle tasse automobilistiche, nonché per la manutenzione, la riparazione ed il consumo degli automezzi di servizio e dei macchinari in dotazione;

c) il pagamento di stipendi ed oneri sociali del personale, di imposte, tasse, spese postali ed onorari di consulenza, nonché per la manutenzione ordinaria e di gestione dell'impianto, come a titolo d'esempio le spese telefoniche, elettriche, d'acqua e di riscaldamento, di pulizie, d'affitti e d'asporto dei rifiuti;

d) controlli e visite veterinarie nonchè per l'acquisto di medicinali ed altro materiale sanitario, per l'acquisto di mangimi e di quant'altro necessario per la cura ed il mantenimento degli uccelli;

e) per la manutenzione ordinaria dei ricoveri per uccelli e delle voliere.

 
6) Criteri generali
Per poter beneficiare dei contributi di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, il richiedente deve attenenersi, oltre che ai principi contenuti nella succitata legge provinciale, alle prescrizioni ed ai divieti imposti dalla normativa di settore nazionale o comunitaria.
L'Ufficio provinciale caccia e pesca verifica la corrispondenza ai principi suesposti impartendo apposite direttive, qualora ritenute necessarie.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi l'Ufficio provinciale caccia e pesca trasmette all'organo competente ai sensi della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, la domanda affinché questo esprima e comunichi allo stesso ufficio richiedente entro i 60 giorni successivi il proprio parere sulla concessione dei contributi. Qualora l'organo adito entro il predetto termine non adempia a tale richiesta, la Giunta provinciale può provvedere nel merito indipendentemente dall'acquisizione del parere.
 
7) Misura dei contributi
Per la realizzazione di un centro di recupero dell'avifauna autoctona l'ammontare del contributo è pari al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento.
Per la gestione di un centro di recupero dell'avifauna autoctona l'ammontare del contributo è pari al 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento.
I contributi concessi ai sensi dell'articolo 19, comma 6-bis, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, non possono comunque superare nei singoli esercizi finanziari l'ammontare del 5 per cento dello stanziamento previsto sul relativo capitolo del bilancio di previsione in riferimento alle iniziative intese ad incrementare e proteggere il patrimonio faunistico ed ittico.
Qualora nell'esercizio finanziario di riferimento non sussista la disponibilità di fondi necessari per l'erogazione dei contributi ai richiedenti nella misura di cui al comma 1 e 2, l'ammontare dei contributi a favore dei richiedenti è ridotto proporzionalmente.
 
8) Acconti
I beneficiari di un contributo per la realizzazione di un centro di recupero dell'avifauna autoctona ai sensi dell'articolo 19, comma 6-bis, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, possono chiedere sia con la presentazione della domanda di concessione del contributo sia successivamente l'erogazione di un acconto in proporzione ai lavori parziali previsti dal preventivo di spesa e già ultimati.
La liquidazione del relativo importo avviene previo collaudo parziale dell'opera soggetta a contributo da parte di un funzionario dell'Ufficio provinciale caccia e pesca.
 
9) Anticipi
I beneficiari di un contributo per la gestione di un centro di recupero dell'avifauna autoctona ai sensi dell'articolo 19, comma 6-bis, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, possono chiedere sia con la presentazione della domanda di concessione del contributo sia successivamente l'erogazione di un anticipo fino al 50% del contributo concesso.
La liquidazione del contributo concesso nonché del saldo, qualora siano stati erogati anticipi, avviene in unica soluzione a seguito della presentazione della documentazione di spesa da parte del beneficiario e la verifica della sua regolarità da parte dell'Ufficio provinciale caccia e pesca. Per quanto concerne invece i lavori, in riferimento ai quali l'ammontare della spesa ammessa a finanziamento viene determinata sulla base dell'elenco ufficiale dei prezzi tenuto dalla Commissione tecnica, la liquidazione avviene previa collaudo dei relativi lavori.
 
10) Revoca
Il contributo concesso ai sensi dell'articolo 19, comma 6-bis, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, viene revocato in tutto o in parte, qualora il beneficiario:

- esegue opere o attività diverse da quelle, per le quali è stato concesso il contributo, ovvero realizza solamente in parte i lavori ammessi a finanziamento;

- ha percepito per la medesima opera o attività altri contributi.

 
11) Norme transitorie e finali
Nel primo anno di applicazione di questi criteri le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige della presente disciplina.
In deroga alle prescrizioni contenute al punto 3 e comunque solo fino al 31 dicembre 1999 possono essere concessi contributi per la realizzazione delle opere di cui al punto 5.1 anche qualora i lavori sono già stati iniziati od ultimati prima della presentazione della relativa domanda. Tuttavia i contributi, che nell'anno corrente vengono concessi ai sensi dell'articolo 19, comma 6-bis, della legge provinciale 17 luglio 1987, 14, e successive modifiche, non possono - in deroga al punto 7, comma 3 - superare comunque nel loro ammontare complessivo il 5 per cento dello stanziamento previsto sul capitolo 71910 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento trova applicazione quanto previsto nella legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche.
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