(1) Il personale docente con funzioni di vicario può ottenere una riduzione totale o parziale dell'orario di insegnamento secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali.
(2) Ai/Alle collaboratori/trici del/la dirigente scolastico/a diversi dal vicario, eletti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera g), della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, nonché ad altri/e docenti liberamente individuati dal/la dirigente scolastico/a con attribuzione di specifici incarichi di natura fiduciaria, possono essere riconosciute fino ad un massimo di sei ore di lavoro straordinario settimanale, compensate nella misura indicata nella corrispondente tabella relativa alle ore funzionali all'insegnamento. Tale riconoscimento è esteso anche ai/alle docenti referenti incaricati/e per la gestione dei servizi tecnici e per la sicurezza.
(3) Il riconoscimento di cui al comma 2 è garantito anche ai/alle responsabili della biblioteca, dei sussidi informatici o multimediali, come pure al personale docente diverso rispetto a quello preposto alle funzioni strumentali dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 13, incaricato nell'ambito delle attività aggiuntive e/o funzionali all'insegnamento, di specifici progetti. Le attività e i progetti possono, in particolare, riguardare:
- la progettazione di interventi formativi;
- la produzione di materiali utili per la didattica;
- la partecipazione a progetti comunitari, nazionali o provinciali mirati al miglioramento della produttività dell'insegnamento e del servizio ed al sostegno dei processi di innovazione;
- l'attività di raccordo tra istituzione scolastica e mondo del lavoro, con particolare riguardo al coordinamento delle simulazioni d'impresa;
- la partecipazione ad attività realizzate sulla base di specifica convenzione aventi per oggetto prestazioni di servizi o utilizzazioni di strutture e di personale per progetti aperti al territorio coerenti con le finalità dell'istituzione scolastica.
Gli incarichi e le attività sono deliberati dal collegio dei/delle docenti in coerenza con il piano di offerta formativa nell'istituzione scolastica.
(4) Gli incarichi di cui al comma 2 e 3 non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento; gli stessi incarichi, tuttavia, possono essere svolti, compatibilmente con le esigenze di servizio e, tenuto conto delle risorse disponibili da parte dell'istituzione scolastica, anche nell'ambito dell'orario obbligatorio di insegnamento dei/delle docenti interessati/e. A tal fine, ogni ora di insegnamento viene proporzionalmente ponderata sulla base del coefficiente 1,9. Ai/Alle docenti incaricati/e del coordinamento didattico di una biblioteca scolastica è concessa una riduzione dell'orario di insegnamento nella misura, di norma, di due ore settimanali.
(5) Ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4, all'inizio dell'anno scolastico il/la dirigente scolastico/a predispone, in coerenza con il piano dell'offerta formativa e sulla base di eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente dell'istituzione scolastica. Il piano è deliberato dal collegio dei/delle docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e può essere modificato nel corso dell'anno per far fronte e nuove e a diverse esigenze.
(6) I provvedimenti relativi al conferimento di incarichi che comportino l'assegnazione forfettaria di ore aggiuntive ovvero la riduzione dell'orario di insegnamento vengono adottati con le procedure previste dall'articolo 13, commi 6 e 12.