(1) La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica o di singoli gruppi a sé stanti di esse e, in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.
(2) La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo l’accertamento dell’ultimazione dell’opera da parte dell’ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura.