(1) Per l’attuazione della presente legge è istituito presso la Ripartizione provinciale Agricoltura il comitato tecnico-amministrativo per la bonifica, di seguito denominato comitato tecnico-amministrativo.
(2) Il comitato tecnico-amministrativo di cui al comma 1 è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata di un quinquennio.
(3) Esso è composto da:
- il direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura, che lo presiede;
- un rappresentante dell’Agenzia per la protezione civile;
- un esperto designato dalla Federazione provinciale dei consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario;
- un rappresentante dell’Avvocatura della Provincia;
- un rappresentante della Ripartizione provinciale Libro fondiario, catasto fondiario e urbano;
- un rappresentante dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima;
- un rappresentante designato dal Consiglio dei Comuni. 4)
(4) 5)
(5) La composizione del comitato tecnico-amministrativo deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione.
(6) Il comitato tecnico-amministrativo è convocato dal presidente e le adunanze sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti.
(7) In caso d’impedimento, il presidente del comitato tecnico-amministrativo è sostituito dal direttore dell’ufficio competente per la bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura mentre per gli altri membri sono nominati membri supplenti proposti dall’assessore rispettivamente competente. 6)
(8) Le deliberazioni del comitato tecnico-amministrativo sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
(9) Qualora vi siano da trattare materie che richiedono una competenza specifica, il presidente del comitato tecnico-amministrativo può chiamare a partecipare, con voto consultivo, degli esperti anche provenienti da fuori provincia.
(10) Funge da segretario un funzionario in servizio presso la Ripartizione provinciale Agricoltura, di qualifica non inferiore alla sesta.
(11) Ai membri e al segretario del comitato tecnico-amministrativo è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa provinciale.
(12) Oltre a quelli previsti dalla presente legge, il comitato tecnico-amministrativo può esprimere pareri:
- in materia di ricorsi di cui all’articolo 19;
- in materia di opposizioni avverso la costituzione e l’ampliamento dei consorzi di bonifica;
- di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, in sostituzione della commissione tecnica ivi prevista, qualora un intervento, in base alle disposizioni vigenti, dovesse essere corredato anche del parere di questa commissione.
(13) L’Amministrazione provinciale può inoltre sottoporre all’esame del comitato tecnico-amministrativo progetti, studi, problemi e quesiti connessi con la progettazione, l’esecuzione e la contabilizzazione di lavori di bonifica e di miglioramento fondiario, con operazioni di ricomposizione fondiaria e con l’attività di vigilanza e controllo dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.