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d) Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 11)
Ordinamento dell'artigianato

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 41.1 (Definizione dei requisiti professionali)

(1) Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. diploma di maestro artigiano nella relativa professione;
  2. diploma di lavorante artigiano per la relativa professione e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;
  3. diploma finale di una scuola professionale almeno biennale con formazione teorico-pratica;
  4. diploma di scuola media superiore o laurea in una materia tecnica corrispondente;
  5. almeno sei anni di esperienza professionale nella relativa professione in un’azienda del settore come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare,
  6. iscrizione nell’albo professionale per giardinieri di cui alla legge provinciale 4 dicembre 1986, n. 31, e successive modifiche;
  7. iscrizione al Registro ufficiale dei produttori, di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche;
  8. attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze in base al percorso formativo di cui all’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2018, e successive modifiche;
  9. sono altresì valide ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese le qualificazioni professionali elencate nell’Accordo di cui alla lettera g).

(2) Con delibera della Giunta provinciale sono definiti i casi di esenzione.

(3) L’accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della richiesta di iscrizione dell’impresa nel Registro delle imprese. 45)

45)
Il Capo V-Bis con l'art. 41.1 è stato inserito dall'art. 33, comma 4, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
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