(1) Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
(2) Con delibera della Giunta provinciale sono definiti i casi di esenzione.
(3) L’accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della richiesta di iscrizione dell’impresa nel Registro delle imprese. 45)