(1) Al fine di tutelare determinate categorie di persone e di prevenire il gioco d’azzardo patologico ovvero la dipendenza da gioco, per l'autorizzazione all'esercizio di sale da giochi e di attrazione per i giochi leciti individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5-bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, e all’articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.
(2) Per le finalità di cui al comma 1, le limitazioni spaziali e temporali sono estese anche alle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modifiche, e agli esercizi commerciali di cui alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche.
(3) Su tutto il territorio provinciale è vietata la collocazione di “totem” presso rivendite di generi di monopolio ed esercizi pubblici, qualora tali apparecchi distribuiscano premi, sia pure sotto forma di punti spendibili online, o altri vantaggi, anche se non monetari. 7)
(4) L’utilizzo dei “totem” in violazione del comma 3, comporta la sospensione dell’attività dell’esercizio da parte dell’autorità competente per un periodo da 15 giorni a tre mesi. 8)