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c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 40 (Composizione e nomina della commissione locale per i masi chiusi)     delibera sentenza

(1) La commissione locale per i masi chiusi è composta:

  1. da un/una presidente proposto/a dal consiglio direttivo dell‘associazione degli agricoltori e delle agricoltrici maggiormente rappresentativa a livello distrettuale; in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, per la presidenza viene proposta solo una persona, e la persona di seguito proposta come supplente deve appartenere all’altro genere;
  2. da due membri proposti dal consiglio direttivo dell‘associazione degli agricoltori e delleagricoltrici maggiormente rappresentativa a livello comunale o di frazione; in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, nel proporre i due nominativi, anche quelli per i supplenti, va rispettata l’alternanza di genere. 49)

(2) Le commissioni locali per i masi chiusi sono nominate dalla Giunta provinciale e rimangono in carica per cinque anni. Il presidente/la presidente e i singoli membri possono ricoprire tale carica al massimo per altri due mandati. Per il/la presidente e per ogni membro deve essere nominato un membro supplente. Ai membri supplenti non si applica il limite di mandati stabilito al presente comma per i membri effettivi e i/le presidenti. Se entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell’assessore/assessora provinciale competente non pervengono le proposte di cui al comma 1, la Giunta provinciale può nominare direttamente i componenti della commissione, fermo restando che sia per i componenti effettivi sia per quelli supplenti va rispettata l’alternanza di genere. Qualora non fosse più garantito il regolare funzionamento di una commissione locale per i masi chiusi, la Giunta provinciale può sostituirne il/la presidente o singoli membri oppure nominare una nuova commissione o un commissario straordinario/una commissaria straordinaria, che assume le funzioni della commissione per i masi chiusi. La commissione così nominata ovvero il commissario straordinario/la commissaria straordinaria rimangono in carica sino alla scadenza del mandato della commissione sostituita. 50)

(3) Al/Alla presidente della commissione e al commissario straordinario o alla commissaria straordinaria può essere concesso un assegno mensile compensativo del lavoro preparatorio compiuto al di fuori delle riunioni e inoltre il rimborso delle spese sostenute per adempiere alle loro funzioni istituzionali. La misura di tale assegno nonché la tipologia e l’ammontare delle spese rimborsabili sono stabiliti con delibera dalla Giunta provinciale. 51) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 334 del 05.07.2004 - Maso chiuso - delibera commissione locale - esecutività dopo 30 giorni - reclamo alla Commissione provinciale - interruzione del termine
49)
L'art. 40, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 19 aprile 2018, n. 5.
50)
L'art. 40, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 19 aprile 2018, n. 5, e successivamento così modificato dall’art. 10, comma 1, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
51)
L'art. 40, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 27, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
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